ufficiale delle strade sec. XIV - 1786
Negli statuti del 1388 compare un unico ufficiale dei danni dati, delle strade, degli argini e delle acque, appartenente alla curia del podestà. Già nel corso del XIV secolo le competenze si divisero tra il giudice dei danni dati, l’ufficio del Naviglio e l’ufficiale delle strade e degli argini. Ulteriori limitazioni alla giurisdizione delll’ufficiale o giudice regio delle strade furono imposte dall’istituzione del giudice comunale delle strade nel 1450, dell’ufficio del Decoro nel 1560 e dell’ufficio degli Argini e Dugali nel 1568.
Egli godeva di poteri giudiziari e amministrativi: era competente nelle cause relative alla manutenzione delle strade e aveva funzioni di controllo sull’osservanza delle norme emanate dal comune relativamente alle strade. Esse prevedevano in particolare che nella città e nei sobborghi i cittadini dovessero mantenere e pulire le strade e i canali di spluvio e di scolo ciascuno nel tratto adiacente alle rispettive proprietà; che i proprietari di mulini, case ed edifici posti presso le seriole Marchesana e Cremonella ne mantenessero puliti e sgombri i letti; che le comunità del distretto cremonese si occupassero della manutenzione delle dodici strade mastre della diocesi e dei fossati adiacenti, suddividendo tra loro le spese. Altre norme relative alla manutenzione delle strade furono emanate successivamente con le Novae Constitutiones e con le gride dei governatori, del Magistrato Straordinario e dello stesso giudice regio. Il giudice regio nello svolgimento delle sue funzioni era tenuto a ispezionare annualmente le strade e i ponti di sua competenza, a comunicare alle comunità e ai privati gli interventi da compiere e elevare le multe per coloro che non avessero eseguito le opere previste. Contro le sentenze emesse dal giudice regio delle strade si poteva ricorrere in appello al Magistrato Straordinario. L’ufficio regio delle strade fu concesso da Ludovico il Moro a Stefano Gusperti; un membro della famiglia Gusperti risultava ancora titolare dell’ufficio nel XVI secolo (Statuti 1578, rubbr. 525, 526, 536; Meroni 1951, pp. 71-72; Schiavini 1977).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Valeria Leoni ]
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