pieve di Lecco 1757 - 1797
Nel compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757) costituivano la pieve di Lecco, parte della riviera di Lecco e del ducato di Milano, le comunità di Acquate, Ballabio superiore, Ballabio inferiore, Belledo con Maggianico e Barco, Brumano con Forensi, Castello, Chiuso, Germanedo, Laorca con Malvero, Lecco con Pescarenico, Morterone, Olate con Bonacina, Rancio con Castiglione, San Giovanni alla Castagna.
Con la riforma del nuovo estimo attuata nel ducato di Milano alla metà del XVIII secolo, al territorio (pieve) di Lecco fu riconosciuto un livello di governo della comunità locale superiore a quello previsto dall’editto 30 dicembre 1755 (editto 30 dicembre 1755): fatte le debite considerazioni sul regolamento e consuetudini con i quali si governava anticamente la comunità generale di Lecco con le terre che la componevano, e dopo averne sentito i rappresentanti, la real giunta del censimento, con facoltà conferita da sua maestà l’imperatrice Maria Teresa, duchessa di Milano, diede esecuzione agli ordini di riforma del governo locale di Lecco con un apposito editto (editto 19 dicembre 1757 b). Il criterio fondamentale sul quale si poggiava la riforma era quello di rendere l’amministrazione della comunità generale il più uniforme possibile al sistema del nuovo censo. Le ordinazioni richiedevano inviolabile osservanza, restando le leggi statutarie e le consuetudini subordinate all’editto di riforma.
La composizione territoriale della comunità generale dopo l’editto di riforma ricalcava quella della pieve di Lecco approvata con la compartimentazione del 1757.
Nonostante le terre (comuni) componenti la comunità generale avessero mappe e tavole del nuovo estimo separate, e nonostante in ogni comune sussistesse una particolare rappresentanza e deputazione per il governo comunale (prevista dalla riforma del 30 dicembre 1755), i comuni avrebbero formato fra di loro una società per i bisogni reciproci, con la previsione di un’imposta propria della comunità generale, diversa e distinta dall’imposta universale e dall’imposta della provincia del ducato, gravante sui fondi estimati. Per la riscossione dell’imposta locale, ciascuna comunità si sarebbe addossata una quota in proporzione dei rispettivi estimi, registrandone l’ammontare tra le proprie spese locali; l’esattore comunale avrebbe avuto cura di pagare al tempo debito al caneparo del territorio di Lecco tutto il contingente della spesa.
Il consiglio o convocato generale del territorio di Lecco sarebbe stato composto dai primi quattro estimati del territorio stesso, dal deputato vocale nella congregazione del ducato (eletto di tempo in tempo in rappresentanza del territorio dal sindaco della comunità generale), e dai primi deputati dell’estimo di ciascuna delle terre componenti il territorio di Lecco.
Il deputato vocale e i primi quattro estimati avrebbero avuto la facoltà di farsi sostituire per l’intervento alle unioni del consiglio generale, purché i sostituti fossero possessori estimati del territorio di Lecco, che non avessero incapacità legali e che non fossero di condizione servile.
I primi deputati dell’estimo di ciascuna comunità, nel caso che non potessero intervenire ai consigli, potevano essere sostituiti dal secondo, e, in mancanza del primo o del secondo, dal terzo.
Al consiglio generale non si sarebbe potuto ammettere chi fosse debitore della comunità generale o chi avesse con essa liti pendenti o chi non avesse reso i conti di amministrazione riguardanti la comunità.
Il consiglio generale avrebbe continuato ad amministrare la comunità generale con le facoltà solite, convocato ordinariamente alla fine di ottobre o al principio di novembre di ciascun anno, e in via straordinaria secondo le urgenze. Nel consiglio, il caneparo generale del territorio di Lecco avrebbe reso i conti dell’amministrazione, ricevendone, in caso di approvazione, la relativa liberazione.
Gli esattori delle singole terre si conservavano, ma la loro elezione sarebbe dovuta avvenire secondo gli ordini della riforma del 1755.
Il consiglio generale avrebbe eletto ogni anno o confermato il sindaco generale, responsabile degli affari ordinari; egli però non avrebbe potuto fare o ordinare spese di liti o altro senza la risoluzione del consiglio nè fare altre spese straordinarie eccetto che in caso di impellente necessità, tale da determinare un immediato ordine di pagamento. Oltre al sindaco generale, i mandati di pagamento sarebbero dovuti essere firmati dai due primi estimati del territorio di Lecco, o dai loro sostituti.
L’archivio per la custodia delle scritture e libri della comunità generale, infine, sarebbe continuato ad essere nella cancelleria del pretorio di Lecco, con due chiavi diverse, delle quali una sarebbe stata presso il cancelliere della comunità generale e l’altra presso il sindaco generale. Le scritture correnti riguardanti il censo sarebbero state in custodia del cancelliere delegato, da riporsi una volta non più necessarie al cancelliere medesimo nell’archivio della comunità.
Nel 1771 il totale degli abitanti della pieve di Lecco, conteggiati in base alle giurisdizioni parrocchiali, – “comprendenti anime di comunione, fanciulli, regolari (preti, frati, monache) e nati nel 1771” – era di 7.368 unità (Statistica anime Lombardia, 1771).
In base al compartimento territoriale della Lombardia austriaca (editto 26 settembre 1786 c), la pieve di Lecco, parte della riviera di Lecco e comprendente le comunità di Acquate, Ballabio superiore, Ballabio inferiore, Belledo con Maggianico e Barco, Brumano con Forensi, Castello, Chiuso, Germanedo, Laorca con Malvero, Lecco con Pescarenico, Morterone, Olate con Bonacina, Rancio con Castiglione, San Giovanni alla Castagna fu inserita nella provincia di Como.
Nel 1791 la pieve di Lecco venne inserita, con le comunità della pieve di Mandello e della Valtaleggio, nel distretto III di Lecco della provincia di Milano (Compartimento Lombardia, 1791).
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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