canepari generali sec. XIV - 1757
I carichi locali, detti di canevaria, venivano riscossi da due canepari generali (o esattori generali dei carichi locali), che i sindaci generali uscenti della Valsassina deliberavano ogni anno; ai termini già degli statuti valsassinesi del 1388, i canepari dovevano essere uno per le squadre di Mezzo e del Consiglio, l’altro per la squadra di Chignolo e dei Monti; quanto si esigeva serviva per le occorrenze della comunità generale, a seconda del mandato dato dai sindaci generali; la resa dei conti dei canepari generali si faceva nella congregazione. I canepari ricevevano, alla metà del XVIII secolo, un soldo per lira di tutte le somme riscosse; agli stessi spettava un quarto delle somme procedenti dalle condanne comminate ai sensi degli statuti locali. L’incarico di esattore per i carichi locali fu sempre tenuto separato da quello per i carichi regi.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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