podestaria della Valsassina sec. XIV - 1647
Il regolamento politico ed economico della Valsassina, secondo quanto stabilito dagli statuti riformati del 1388, era intrinsecamente connesso con la residenza in essa di un giudice, che amministrava la giustizia civile e criminale e rappresentava in essa l’autorità superiore. A norma degli statuti, il giudice (podestà o pretore) al principio del suo ufficio (stabilito dal XV al XVIII secolo in un biennio) era tenuto a giurare in presenza del popolo che avrebbe governato il pubblico e ciascuna persona con buona fede, che avrebbe reso esatto conto di ogni cosa che avrebbe trattato, che avrebbe difeso e mantenuto i diritti e le ragioni della valle, nel rispetto del disposto degli statuti. Compiti del podestà erano far rendere conto agli esattori dei loro maneggi in seno al consiglio generale, fare sgomberare dalla neve le strade d’inverno e visitarle tutte due volte all’anno, visitare almeno una volta al mese i prestini e le osterie, vigilando sulla buona qualità e peso del pane, assistere inoltre al consiglio generale e a ogni congregazione (sia a Introbio sia a Cortenova), stabilire, unitamente ai sindaci generali, le pene pecuniarie per quei delitti denunciati dai consoli punibili a norma degli statuti senza processo. Due volte alla settimana, cioè martedì e giovedì (come stabilito da lettere di approvazione del senato milanese del 18 novembre 1575 e 10 febbraio 1578), doveva portarsi da Introbio, dove c’era il palazzo pretorio sua residenza, a Cortenova, tenendovi giudizio per le due squadre “in dentro” della Valsassina, cioè Chignolo e Monti. Ancora stabilivano gli statuti che tutte le denunce portate nelle terre della valle non dovessero essere sottoposte ad altro giudizio che a quello del loro pretore.
La podestaria della Valsassina si ritrova tra gli elenchi degli offici del dominio sforzesco, nel distretto di Milano (negli anni 1450-1500 come “potestaria squadre Cugnoli Vallisaxine et de Medio”) (Santoro 1948; Santoro 1968; ASMi, Uffici regi p.a. cart. 7). Dall’epoca dell’infeudazione della Valsassina, la nomina del podestà passò di diritto al feudatario, rimanendo inalterata la giurisdizione e gli obblighi verso la carica e la comunità generale.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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