vicinanza sec. XIII - sec. XV
Precise norme degli statuti di Dervio del 1389 venivano a regolamentare gli antichi diritti di vicinanza: all’inizio di ogni anno ciascun vicino (capo di famiglia) doveva confermare nelle mani del notario le condizioni o patti (”securitates generales”) che lo legavano al comune, presentandosi con un fideiussore degno di fede: egli doveva affermare di accettare gli statuti, gli ordinamenti del vicario e del comune, si obbligava a pagare le condanne in caso di infrazione, e a sostenere gli oneri derivanti dalla sua condizione di vicino. Prescrizioni erano date anche per chi cercava l’ammissione alla vicinanza e per chi invece volesse recedere dai suoi diritti di vicino.
Un tratto caratteristico della vicinanza di Dervio era la tripartizione dei vicini in tre “paratici” (o colonnelli): i capitani, i valvassori, i castellani, equamente rappresentati tanto nel consiglio del comune (organo esecutivo) che nelle cariche comunitarie.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Saverio Almini ]
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