consiglio generale 1757 - 1797
L’editto del 21 gennaio 1758, che ridefinì l’organico amministrativo della comunità, dispose che il convocato dei primi ventiquattro estimati della comunità eleggesse i diciotto membri del nuovo consiglio generale: i consiglieri non avrebbero potuto essere legati da vincoli di parentela e avrebbero ricoperto la carica a vita; l’ufficio non era ereditario e poteva essere rinunciato: in questo caso il consiglio avrebbe eletto il successore. Le riunioni si tenevano con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri; assenza non giustificate da seri motivi erano punite con un’ammenda di sei lire da versare alle casse del comune. Spettava al consiglio generale l’elezione dei tre deputati dell’estimo, di due sindaci, del console, del portiere e degli altri officiali minori della comunità; al consiglio fu trasferita la rappresentanza del convocato generale dei possessori, e gli fu affidata la giurisdizione della Giudicatura delle vettovaglie, la nomina dei beneficiali della chiesa parrocchiale, la scelta del maestro. Si fece obbligo al consiglio generale di rappresentare tutto il territorio comunale, cassando le passate separazioni, in particolare quella del Comune dei Consorti, considerato a tutti gli effetti unito alla comunità di Casalpusterlengo. Erano ammessi al consiglio i deputati del personale e del mercimonio, senza diritto di voto, ma solo per rappresentare le necessità del proprio corpo (Riforma Casalpusterlengo, 1757; editto 21 gennaio 1758 b).
ultima modifica: 03/04/2006
[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]
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