deputati dell'estimo 1757 - 1797

L’editto di riforma dell’amministrazione locale del 21 gennaio 1758 stabilì che tre deputati dell’estimo fossero eletti annualmente dal consiglio generale della comunità, non necessariamento entro le fila del consiglio; uno di essi però, avrebbe dovuto essere scelto sempre tra i primi tre estimati della comunità. Ai deputati competevano l’ordinaria amministrazione del comune – con facoltà di deliberare anche in occasione di partiicolari urgenze, salvo informarne poi il consiglio generale- nonché la presidenza e la convocazione del consiglio generale; la sottoscrizione di due di essi era richiesta per l’esecuzione dei mandati di pagamento dell’esattore. Al termine del mandato erano tenuti a rendere conto della loro amministrazione a due sindacatori a ciò delegati dal consiglio generale, al ragionato, al cancelliere e agli altri officiali della comunità; in caso di giudizio positivo avrebbero potuto essere nuovamente eletti o confermati per l’anno successivo (Riforma Casalpusterlengo, 1757; editto 21 gennaio 1758 b).

ultima modifica: 03/04/2006

[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]