consiglio generale sec. XVIII - 1757
Alla metà del Settecento, quest’organo rappresentativo era composto di 15 consiglieri, dei quali 10 per il reale e 5 per il personale, ai quali si aggiungevano il luogotenente del podestà feudale, il cancelliere e il ragionato: il collegio si riuniva in occasione dei riparti e per deliberare su affari di particolare rilievo per la vita della comunità. (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3049)
Con editto emanato il 30 dicembre 1757 il consiglio generale fu ridotto a dodici membri, otto dei quali estimati almeno per mille scudi e quattro per almeno quattrocento; si stabilì il carattere vitalizio della carica che poteva essere rinunciata ma non trasmessa agli eredi, si fissò inoltre un’ammenda di sei lire per le assenze dalle riunioni. Ogni anno i consiglieri procedevano ad eleggere tre deputati all’estimo, dei quali due scelti entro le file dei consiglieri stessi e uno tra i tre maggiori estimati della comunità. Al consiglio generale, inoltre, spettava inoltre l’elezione di due consiglieri e di un sindacatore o revisore dei conti che provvedessero a verificare l’operato dei deputati uscenti. Erano ammessi al consiglio anche i deputati della tassa mercimoniale e personale, tenuti ad occuparsi esclusivamente delle cose che riguardavano i rispettivi corpi (Riforma Castiglione, 1757; editto 30 dicembre 1757 b).
ultima modifica: 03/04/2006
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