deputati all'estimo sec. XVIII - 1757
Secondo l’ editto emanato il 30 dicembre 1757 relativo alla riforma dell’amministrazione locale, ogni anno il consiglio generale di Castiglione avrebbe dovuto eleggere tre deputati all’estimo, dei quali due scelti entro le file dei consiglieri stessi e uno tra i tre maggiori estimati della comunità. Ai deputati erano affidate l’ordinaria amministrazione del comune, nonché l’elezione del console, del sindaco e degli altri officiali della comunità. Alla fine del mandato i deputati erano tenuti a render conto della loro amministrazione al consiglio generale della comunità, che delegava tale incombenza a due consiglieri e a un sindacatore o revisore dei conti (Riforma Castiglione, 1757; editto 30 dicembre 1757 b).
ultima modifica: 03/04/2006
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