giudici delle vettovaglie, della strada e della sanità sec. XVI - 1757
Con la denominazione di “giudici delle strade e delle vettovaglie” e di “giudici delle vettovaglie, della strada e della sanità”, questa magistratura è attestata dall’età spagnola fino almeno alla metà del Settecento: all’inizio di ogni anno i giudici erano eletti in numero di sei tra i decurioni del Consiglio generale, confermando però due tra i magistrati che avevano ricoperto la carica l’anno precedente. Gli eletti sovrintendevano a questioni riguardanti l’assistenza sanitaria, la manutenzione delle strade e l’approvvigionamento: in una provvisione del 1750, ad esempio, essi tra l’altro imposero l’osservanza dei calmieri, si pronunciarono sui commestibili di cattiva qualità vietandone l’occultamento, proibirono l’uso della carta grossa, vietarono ad osti e pescivendoli di vendere merci in piazza, intervennero in ordine alla qualità dei bovini (Vigo 1983; Conca 1991).
Nel 1755 la “Pianta delle Provvidenze” emanata dal governo austriaco ne ridusse a quattro il numero, stabilendo che per quanto atteneva al “Civico Tribunale delle vettovaglie, Strade Pubbliche e sanità” essi operassero di concerto col podestà in quanto vicario di provvisione (Pianta per il governo di Lodi, 1755).
ultima modifica: 19/01/2005
[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]
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