consiglio generale 1757 - 1797
L’editto di riforma delle amministrazioni locali del 1758 ridusse a quattordici il numero dei consiglieri, stabilendo che dodici di essi dovessero essere originari della comunità, che otto fossero allibrati per almeno mille scudi di estimo e che quattro fossero estimati almeno per cinquecento scudi. L’ufficio di consigliere era vitalizio; in caso di morte, il nuovo consigliere sarebbe dovuto appartenere alla stessa classe d’estimo del consigliere deceduto. Il consiglio si riuniva qualora lo richiedessero gli affari della comunità, e in particolare imposizione e riscossione dei tributi e per l’elezione degli officiali, come pure per quelle necessità di particolare urgenza per le quali non era possibile ai deputati convocare il consiglio. Le delibere del consiglio divenivano esecutive qualora approvate dai due terzi dei consiglieri, esclusi gli assenti; per le assenze non giustidicate da seri motivi, si stabilì un’ammenda di venti soldi milanesi da distribuire tra i partecipanti alla seduta. Ai consiglieri competeva l’elezione dei tre deputati dell’estimo, del sindaco, del console e degli altri officiali della comunità. Erano ammessi al consiglio i deputati del personale e del mercimonio, senza diritto di voto, ma solo per rappresnetare le necessità del proprio corpo (Riforma Maleo, 1758; editto 21 gennaio 1758 c).
ultima modifica: 03/04/2006
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