deputati 1757 - 1797
L’editto di riforma delle amministrazioni locali del 1758 stabilì che a tre deputati dell’estimo, eletti annualmente dal consiglio generale, fosse affidata l’ordinaria amministrazione della comunità. Il primo avrebbe dovuto essere eletto al di fuori della cerchia dei consiglieri, mentre i restanti deputati avrebbero dovuto essere scelti entro il novero dei consiglieri residenti nel territorio di Maleo. I deputati presiedevano le riunioni del consiglio generale. Come tutti gli officiali della comunità, alla fine del loro mandato sarebbero stati sottoposti a sindacato da parte dei tre sindacatori o revisori dei conti; in caso di giudizio positivo da parte di questi, i deputati uscenti avrebbero potuto essere confermati solo per un altro anno (Riforma Maleo, 1758; editto 21 gennaio 1758 c).
ultima modifica: 03/04/2006
[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]
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