consiglio di governo sec. XIV - 1784
Dagli ordini per l buon governo di Medole del 1615, il consiglio di governo della comunità, al quale interveniva il podestà con funzioni di presidente, era formato da dodici consiglieri scelti proporzionalmente fra gli “ordini” del primo, del secondo e del terzo estimo. Annualmente a Natale veniva rinnovato secondo queste modalità: ciascun consigliere in scadenza proponeva due nominativi del proprio ordine, dai quali venivano scelti nove nuovi consiglieri, ai quali se ne aggiungevano altri tre, scelti uno per ordine fra quelli in scadenza, “per instruire i nuovi, avvertendo però di non confirmare l’istesso più d’una volta immediatamente”. In seguito il consiglio generale confermava la nomina dei consiglieri del consiglio di governo. Dopo la conferma il consiglio di governo si riuniva per l’elezione del consiglio di governo con l’aggiunta. Il consiglio di governo si riuniva ordinariamente ogni lunedì, anche se poteva essere convocato straordinariamente previo avviso notificato il giorno precedente dal ministeriale. Il consiglio del governo oltre alla nomina dei principali funzionari della comunità, aveva il potere di stipulare i “soliti” affitti e incanti annuali della comunità, garantiti da idonea”sigurtà”, di approvare le liste settimanali delle spese del massaro, di fare i “calmedranti” delle vettovaglie, di deliberare spese fino a venticinque scudi. Poteva inoltre “fare le provvisioni intorno ai danni” campestri, rinnovare l’estimo, e intervenire nella formazione della “lista delle voci” da sottoporre al consiglio generale (ordini di Medole sec. XVII).
Dalle risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censimento, nel 1774 si presentano lievi variazioni al funzionamento del consiglio di governo della comunità di Medole, detto anche particolare o ordinario. Sempre formato da dodici consiglieri, il consiglio si convocava entro il mese di dicembre per rinnovo del collegio. “Col suffragio de’ voti” venivano scelti “tre delli dodici consiglieri vecchi, cioè uno per estimo, che rimangono per il nuovo consiglio”. Quindi i consiglieri in scadenza sceglievano altri ventiquattro nominativi, otto per ciascun estimo, “dai quali a pluralità di voti se ne scelgono nove, che unitamente alli tre estratti dal consiglio vecchio, formano il consiglio nuovo”. Ognuno dei dodici consiglieri aveva la facoltà di nominare un’“altro soggetto dello stesso ordine”, che costituivano i dodici consiglieri “che formano la giunta”. Il nuovo consiglio nominava a maggioranza i tre reggenti, che dovevano amministrare la comunità (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
ultima modifica: 10/12/2003
[ Giancarlo Cobelli ]
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