consiglio generale sec. XIV - 1784
In base agli ordini e statuti del 1591 il consiglio, denominato consiglio dei rurali e costituito da quaranta membri (Mozzarelli 1993), doveva essere formato da venti consiglieri, di nomina signorile, con età superiore ai 25 anni, padri di famiglia, possidenti. Al termine della loro mandato, che durava due anni, i consiglieri, alla presenza del podestà, eleggevano altri venti consuglieri, dieci dei quali dovevano essere scelti fra quelli in scadenza, “affinchè sempre nel consiglio li siano del continuo dieci delli huomini vecchi e più informati, e così successivamente s’abbia a far il biennio in perpetuo”. I consiglieri avevano facoltà di “imporre le gravezze, brighe e collette solite necessarie alla presenza del podestà”. I consiglieri sceglievano tra di loro il massaro per la gestione contabile del comune. Egli aveva l’obbligo di presentare mensilmente le spese al consiglio, di render conto circa la sua gestione ogni sei mesi ai due ragionati e di chiudere i conti alla fine di ogni anno. Ogni due anni il consiglio eleggeva due reggenti o ragionati con l’incarico di tenere l’estimo, controllare i libri del massaro e riferire al podestà nel caso che il massaro divenisse debitore della comunità. Il consiglio nominava inoltre due prefetti dell’annona, uno civile e uno rurale, che dovevano stabilire ogni mese i prezzi delle vettovaglie e controllare le loro conservazione, con la possibilità di comminare penali in accordo con il podestà.
Nel 1641 variò ancora la formazione del consiglio, che doveva essere composto da quattordici membri, da rinnovarsi ogni due anni. Dei quattordici consiglieri, otto dovevano essre civili e sei rurali, da scegliersi questi “uno per ciascuna delle quattro ville e due per la città”. Le nuove disposizioni specificavano le prerogative per l’elezione dei consiglieri, stabilivano un vincolo di spesa per il massaro, da verificare da due delegati del consiglio, deteminavano nuove incompatibilità fra il massaro e i ragionati, imponevano nuovi obblighi al massaro.
Tuttavia nel 1653 venivano ripristinati gli ordini e gli statuti del 1591 (Parazzi 1893-1899).
Dalla risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censimento, nel 1772 il consiglio generale della comunità era costituito da sedici deputati, otto civili, che “sono sempre stabili ed immobili, e si crede, che tale loro carica passa ne suoi sucessori”, e otto deputati rurali “movibili ogni due anni”. Alla scadenza del loro mandato, “ritenendone però sempre due de’ vecchi”, all’inizio dell’anno, in consiglio generale i sei deputati uscenti indicavano altri sei candidati, che venivano sottoposti al giudizio del magistrato camerale di Mantova per la nomina definitiva, previa relazione del pretore locale circa la loro “capacità ed idoneità”. Nel primo consiglio di ogni anno venivano scelti, “non già in via de’ voti segreti ma secondo la capacità loro”, otto deputati, quattro civili e quattro rurali, “affinchè ogni due d’essi invigilino all’amministrazione diurna d’una per una delle quattro casse che tiene la stessa comunità per la legalità de’ pubblici recapiti dei carichi, che sono la macina, lo straordinario, la briga spelta e la digagna”. Nello stesso consiglio venivano inoltre sorteggiati sei deputati civili e sei rurali, che, alternandosi due a due, un civile e un rurale, dovevano sovrintendere “agli affari comunitativi, in specie d’annona” per un bimestre (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
ultima modifica: 13/10/2003
[ Giancarlo Cobelli ]
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