consiglio sec. XIV - 1798
Il consiglio della comunità, eletto dalla vicinia generale, era composto da uomini originari del luogo, che erano scelti per un terzo fra i residenti del maggiore estimo, un terzo fra quelli del mediano e l’ultimo terzo del minore, e rimanevano in carica per due anni. Il consiglio veniva rinnovato annualmente per la metà dei membri. Il consiglio era legalmente riunito se vi concorrevano almeno i due terzi dei membri e deliberava a maggioranza assoluta dei votanti. Il consiglio aveva la prerogativa di nominare il sindico, il nodaro e il vicario e poteva deliberare per un ammontare stabilito di spese generali, oltre il quale era richiesto l’intervento della vicinia. Il consiglio aveva compiti di ordine pubblico, “intimando contravvenzioni e denuncie a mezzo del massaro e a termini di legge”, e aveva potestà di giudicare, insieme al vicario, ” sui danni dati per ogni somma” (Bresciani 1955).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Giancarlo Cobelli ]
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