consiglio maggiore sec. XIII - sec. XV

Se nel 1217, in occasione del patto di alleanza fra Mantova e Azzo VI d’Este, ratificato dal consiglio maggiore, l’elenco dei sottoscrittori era di ottantotto nomi, nel 1272 le sottoscrizioni dei membri del medesimo consiglio, distinti per quartiere e presenti alla pace con Ferrara erano di duecentouno nominativi, per passare a 494 nel 1279, in occasione della pace con Brescia e Ferrara (Vaini 1986). Negli statuti bonacolsiani si precisa che di questo organo facevano parte anche “i membri del consiglio di credenza e i giudici amici del comune, se cittadini originari o contribuenti da 25 anni ’in fodris et scuffis’”, con l’obbligo della presenza alle sedute, pena la comminazione della relativa multa in caso di assenza (Vaini 1986 b). Secondo gli statuti gonzagheschi il consiglio maggiore doveva essere costituito da quattrocento membri, cento per ogni quartiere, che rimanevano in carica un anno, a decorrere dal 1° gennaio. Potevano essere eletti a consigliere i cittadini originari di Mantova, di età superiore ai vent’anni, che non avessero subito condanne e con un patrimonio immobiliare posseduto nel comune non inferiore ai cinquanta ducati. Erano equiparati ai cittadini mantovani chi abitasse in città con la famiglia da quindici anni. Tale termine era ridotto a dieci anni per chi avesse sposato una cittadina e a sei anni per i giudici. I consiglieri dovevano “deliberare et firmare omnia et singula negocia dicti communis ciuscumque generis”. Dovevano inoltre “exequi et executioni mandare, decernere et in dicto communi firmare omnia que eis et dicto consilio fuerint per … dominum capitaneum imposita”. Entro il giorno stesso o il successivo le deliberazioni del consiglio dovevano essere notificate al capitano per la loro approvazione (Mantova 1958-1963).

ultima modifica: 10/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]