giudice del paradiso 1750 - 1786

Nel 1750, in base al piano de’ tribunali ed uffici della città e ducato di Mantova (piano 15 marzo 1750), il giudice del paradiso, da nominarsi “per turno fra i dottori di collegio”, doveva giudicare le cause civili fino alla somma di duecento lire mantovane, avendo con il podestà di Mantova “la cumulativa per la redibitoria degli animali contrattati nella città di Mantova e ville dipendenti”. Nella sua attività era assistito da un notaio attuario, col suo coadiutore, del podestà (piano 15 marzo 1750).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]