giudice delle vettovaglie 1541 - 1786
Con la promulgazione delle Novae Constitutiones del 1541 le competenze attribuite all’officio delle vettovaglie, già ampiamente precisate e codificate con l’affermarsi del potere signorile, vennero ulteriormente descritte e disciplinate.
Nominato, come il giudice delle strade, dal vicario e dai dodici di provvisione, ma vincolato all’approvazione e riconoscimento del governatore, il giudice delle vettovaglie, esecutore degli ordini del Tribunale di provvisione, entrava in carica solo dopo aver prestato giuramento nelle mani del vicario – chi avesse esercitato l’incarico senza aver prestato il “previo giuramento” oltre ad essere allontanato dall’officio, sarebbe stato multato di 10 scudi, un terzo dei quali sarebbe spettato alla città di Milano – e, al termine del suo mandato, veniva sottoposto a sindacato da parte dei Sindaci della comunità (Visconti 1913).
A Milano il giudice delle vettovaglie era membro della “Camera del Broletto”, convocata tutti i sabati e composta dal vicario di provvisione, quale presidente, e da quattro “soggetti di spada dei più provetti e sperimentati”. Questa Cameretta, sentiti i prestinai ed i venditori di farine e grani e le variazioni dei prezzi verificatesi nel corso della settimana, stabiliva e faceva notificare “dal ragionatto della città l’adequato dei prezzi in vista del quale conformemente si stabilivano le mete del pane e farine di ciascuna specie” (Visconti 1913, p. 368). La stessa procedura veniva seguita per la preparazione del calmiere del prezzo del pane da seguirsi nelle località forensi: la Cameretta, per conoscere esattamente la fluttuazione dei prezzi nel Contado designava infatti “speciali persone alle quali ciascun prestinaro del Ducato, era tenuto far capo per avere ogni settimana le mete regolate dagli adequati dei prezzi” (Visconti 1913, p. 368).
Gerarchicamente dipendente dal Tribunale di provvisione di cui era, limitatamente agli ambiti di propria competenza, inderogabile rappresentante, il giudice delle vettovaglie estendeva la propria giurisdizione alla città di Milano ed al suo Ducato; e come per il giudice delle strade, leggi locali, quali gli statuti della città e leggi generali, quali le Novae Constitutiones e le gride emanate di volta in volta dai singoli governatori, costituivano le fonti che regolavano gli ambiti di sua competenza.
Secondo quanto statuito nel libro V, “De officio Provvisionum”, delle Nuove Costituzioni al giudice delle vettovaglie era delegata la cura di tutti i forni e macelli di Milano e di tutte le Terre e borghi del Ducato.
Al giudice ed a due officiali – anch’essi nominati dal Tribunale di provvisione e tenuti a giurare nelle mani del “notaro” alla presenza del vicario e dei dodici, di esercitare il loro officio “legalmente, sinceramente, senza malizia, inganno et fraude” e di procedere alle invenzioni solo quando le avessero ritenute “in coscienza, giuste et ragionevoli” – era delegata la facoltà di indire inchieste e condannare i contravventori; le pene inflitte dovevano essere tassativamente notificate al Tribunale. Il giudice ed i suoi officiali non potevano inoltre percepire alcuna somma al di fuori del loro stipendio; qualora avessero, per qualsiasi motivo, accettato compensi dalle parti in causa, essi sarebbero stati allontanati dalla carica e costretti a pagare una multa pari a 50 scudi (Novae Constitutiones; Visconti 1913).
Ma la principale preoccupazione del giudice delle vettovaglie e dei suoi collaboratori era garantire alla città il regolare ed abbondante approvvigionamento annonario della città ed il rispetto dei calmieri imposti. Di qui ordini e gride destinate a favorire l’introduzione di viveri, e pene e multe destinate invece a punire coloro i quali tentavano, a scopo di maggiori guadagni, di “sfrosare”, cioè di contrabbandare le merci destinandole ad altri paesi fuori dello stato o ad altre provincie dello stato medesimo. E proprio per ovviare a questi inconvenienti il giudice delle vettovaglie era tenuto, ogni settimana, ad ispezionare tutti i negozi della città, per accertare che le merci fossero abbondanti, di buona qualità e soprattutto che rispettassero le “mette” stabilite in collaborazione con il vicario ed i dodici di provvisione nelle riunioni settimanali che si tenevano nella Cameretta del Broletto.
Ogni sabato, ad esempio, il giudice delle vettovaglie era tenuto ad ispezionare le “beccarie” (le macellerie) per valutare la qualità delle bestie, a controllare che i calmieri dei prezzi fossero ben visibili al pubblico, e che sui banconi di vendita le carni soriane, cioè di bestia vecchia, fossero ben separate da quelle di vitello o manzo: tali beccarie, solo dopo aver ottenuto “licenza” erano autorizzate ad incominciare le vendite. E ancora ogni venerdì, soprattutto nel “Tempo di Quaresima”, il giudice era tenuto ad ispezionare le “banche” di pesce fresco (sommario 1580-1647).
Mentre le riforme di Maria Teresa non apportarono sostanziali mutamenti alle competenze attribuite all’officio del giudice delle vettovaglie, nel 1786 quelle introdotte da Giuseppe II statuirono l’abolizione della funzione “giudicante”, limitando tale officiale a compiere, come semplice delegato, una mera funzione amministrativa (Visconti 1913).
ultima modifica: 19/01/2005
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