magistrato camerale 1749 - 1771
All’indomani della pace di Aquisgrana del 1748, la corona asburgica si impegnò attivamente in un’opera di riorganizzazione dei pubblici uffici, nell’intento di porre fine allo sperpero di denaro pubblico: le aste di appalto, l’alienazione di regalie regie, le locazioni di imposte, il pagamento dei creditori, in generale, ogni ramo dell’amministrazione finanziaria era occasione e pretesto per “favoritismi più o meno venali”.
Fu così che con un dispaccio regio del 31 maggio 1749 la sovrana Maria Teresa provvide alla creazione di una nuova “pianta” dei tribunali dello stato, comprendente anche i due Magistrati ordinario e straordinario.
”Dopo una lunga guerra gloriosamente sostenuta da Sua Maestà con tanto dispendio a difesa dei suoi amatissimi sudditi, ha rivolto le sue sovrane sollecitudini all’inchiesta dei mezzi opportuni a garantirli da invasioni e a far loro godere lungamente i frutti della pace a cui è concorsa Sua Maestà per il bene universale dell’Europa”, la sovrana riteneva fosse necessario riformare le strutture amministrative dello stato “risecando gli uffici inutili per Sua Maestà e gravosi per la Camera e per lo Stato” (Pugliese 1924).
Il dispaccio disponeva quindi di riunire “come già furono dell’originario sistema, le incombenze in oggi divise fra il magistrato ordinario e straordinario con le giurisdizioni e facoltà già competenti ad entrambi”, senza però ordinare che i membri – in quel momento membri delle magistrature riformate – dovessero essere bruscamente allontananti dai loro incarichi; sarebbero stati sostituito qualora il posto, per morte o malattia o altro permanente impedimento, si fosse reso vacante.
La fusione dei due magistrati in un unico Magistrato camerale, che doveva costituire “l’autorità amministrativa assoluta per la direzione ed ispezione di tutti i rami di finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo” (nuova pianta dei tribunali), rientrava nel grande progetto che il governo austriaco andava proponendosi: snellire e rendere più efficiente il “caotico ordinamento amministrativo vigente” (Valsecchi 1959).
La “Nuova Pianta dei Tribunali” stabiliva quindi che il Magistrato camerale fosse competente su “tutte le imposte dirette, i beni del Demanio e della Corona, le privative, i diritti regali, le miniere, la zecca, gli oggetti fiscali, il Monte dello Stato, il debito pubblico, i soldi degli impiegati, le sovvenzioni pensioni remunerazioni a carico del tesoro, le dotazioni delle autorità militari, e l’azione disciplinare sopra i diversi uffici di finanza”. E ancora la “pianta” stabiliva anche le incombenze che gravavano sulla rinnovata magistratura: “dirigere tutti i rami di finanza e camerali, compilare i progetti di legge e i regolamenti e tutte le proposte che si rendessero necessarie” (Valsecchi 1959, p. 283).
Composto da un presidente e sei consiglieri di governo, il Magistrato camerale aveva alle proprie dipendenze gli ufficiali camerali e di finanza, le direzioni del lotto e della zecca, l’ispettorato della fabbrica di tabacchi, l’ispettorato delle polveri e dei nitri, l’ufficio delle tasse, l’ufficio del bollo e della carta (Annoni 1966; Arese 1979-1980; Capra, Sella 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959; Visconti 1913).
ultima modifica: 29/05/2006
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