consiglio di governo 1786 - 1791
Nel 1786 le Nuove Costituzioni che per oltre due secoli avevano retto lo stato di Milano vennero soppresse e con esse caddero tutti quei corpi e quelle magistrature, monopolizzate dalle antiche famiglie patrizie lombarde, soprattutto milanese, che sino a quel momento avevano palesato il particolarismo e l’autonomia lombarda: cadde il Senato, cadde il Magistrato camerale, la magistratura che aveva costituito il Supremo tribunale finanziario; cadde la Congregazione dello stato; e ancora caddero le autonomie territoriali delle province e delle città. Cambiò radicalmente la struttura dello stato: il nuovo sistema venne fondato sul principio dell’accentramento dei poteri.
Il 18 maggio 1786 venne infatti pubblicato il dispaccio regio che istituiva il Consiglio di governo, unico organo che, esercitando le funzioni delle magistrature soppresse, riassumeva in sé tutta l’organizzazione amministrativa dello stato.
”L’uniformità del sistema introdotto nelle province di Germania, e nella stessa capitale di Vienna, la più pronta spedizione degli affari e la cospirazione di tutti li Dicasteri politici ed economici al migliore servigio del Sovrano e del Pubblico sono i principali motivi che hanno determinato le provvide cure di Sua Maestà a riunire in un Consiglio di governo li dicasteri politici, ed economici della Lombardia e ad affidare al medesimo l’evacuazione e definizione di tutti gli affari politici, camerali e censuari di tutta la Lombardia austriaca, esclusi gli affari di Giustizia, riservati all’arciduca governatore. Ciò che dovrà interessare le cure e l’attenzione del Consiglio sarà il vantaggio generale dello stato, e la maggiore sua prosperità. la manutenzione dei diritti regali, e della dignità della Corona, ed il Bene pubblico inseparabile da quello dei sudditi. E siccome a tutti questi interessanti oggetti contribuisce il buon ordine, la pubblica sicurezza e quiete, il mantenimento della religione cattolica, e della disciplina ecclesiastica, l’ampliazione del commercio, e dell’agricoltura; l’abbondanza e li prezzi proporzionati delle vettovaglie, una regolare e semplificata esazione del censo, e delle imposte camerali, e finalmente tutti quei mezzi che giovare possono a rendere sicura, tranquilla e comoda la condizione degli abitanti e sudditi dello stato, così dovrà il Consiglio indefessamente occuparsi ed impegnare il proprio zelo in tutto ciò, che possa influire al buon esito di sì fatti importanti oggetti” (piano di organizzazione del consiglio governativo).
Presieduto dal ministro plenipotenziario, il consiglio di governo si articolava in sette dipartimenti, a ciascuno dei quali era preposto un consigliere, precisamente:
”I. Confini; Materie araldiche; Privilegi; Diplomi di nobiltà; Naturalizzazioni; Dispense sovrane; Interinazione di tutti li dispacci coi quali si concedono impieghi; Feudi ed altre simili grazie; Archivi.
II. Affari economali o siano della Commissione ecclesiastica; Commissione delle Pie fondazioni; Educazione pubblica; Università, Studi, Scuole; Accademia delle belle arti; Scuole del popolo; Censure dei libri.
III. Arti e commercio; Riforma delle Università; Camere mercantili; Sovvenzioni dal fondo del commercio; Fiere e mercati; Società Patriottica; Scuola Veterinaria; Miniere; Annona; Cacce.
IV. Regolamento delle acque; Navigazione; Pesche camerali e civiche; Argini e dugali; Boschi; Strade.
V. Direzione della Cassa camerale; Credito pubblico; Pensioni; Tasse; Mezz’Annata; Redenzione delle regalie; Allodi camerali.
VI. Censo; Amministrazione de pubblici; Polizia; Commissaria dello stato; Sanità.
VII. Monti; Lotto; Posta; Zecca; Depositario delle sete; Soprintendenza camerale di Mantova” (piano di organizzazione del consiglio governativo).
Al consiglio spettava quindi l’incombenza di “occupare il suo zelo” per promuovere un incremento demografico, favorire lo sviluppo delle manifatture e, in generale “dell’industria nazionale”, di intensificare i traffici e soprattutto le esportazioni di prodotto locali, di garantire la liberalizzazione delle arti e dei mestieri.
Più specificatamente il “Piano di organizzazione del Consiglio governativo” allegato al dispaccio regio istitutivo del 18 aprile 1786, stabiliva che, “in materie camerali, censuarie, commerciali ed economiche, sarà compito del Consiglio la manutenzione dei diritti e delle regalie del Principato. La vendita dei feudi vacanti, l’amministrazione dei beni demaniali o sia camerali, la collazione delle investiture feudali. La Sovrintendenza alle Fabbriche camerali la Direzione generale sopra le Casse, sopra i pesi, e misure, sopra le Tasse. I regolamenti e provvisioni in materia di acque, del corso monetario e della fabbricazione di monete, esclusi gli affari privati contenziosi. L’ispezione sopra i monti pubblici, mantenimento del credito, e della fede pubblica ad osservanza dei rispettivi regolamenti. Le materie del commercio e di industria nazionale, navigazione e strade e rispettive provvisioni, perciò che riguarda la pubblica causa. La vigilanza ed ispezione sopra tutti gli impiegati nel Politico. La proposizione di nuovi regolamenti in tutti gli oggetti politici, camerali, censuari, economici e comunali. La superiore ispezione e manutenzione del buon ordine nella mercatura, traffico ed esercizio delle arti: la concessione del libero esercizio di qualche arte o traffico ai forestieri, che avranno provata la loro abilità. Gli affari del commissariato di guerra, come per l’appoggio e il passaggio di truppe e per la somministrazione di carri e cavalli che si fanno dai pubblici, l’osservanza in tali contingenze del regolamento e la vigilanza perché non seguano eccessi. La sovrintendenza alla regolare amministrazione degli appalti, e le relative occorrenti provvisioni. L’approvazione delle imposte generali e provinciali degli appalti, delle strade provinciali e dei contratti dei pubblici nelle comunità. La materia dei conguagli dei debiti dello stato fra i pubblici e la depennazione dai catasti censuari dei fondi perenti” (piano di organizzazione del consiglio governativo).
Ma al Consiglio di governo erano demandate anche numerose altre competenze in materia di polizia – quali ad esempio la tutela dell’ordine pubblico, l’arresto e lo sfratto dei mendicanti, degli oziosi sospetti, dei vagabondi, oltre all’arresto, in collaborazione con i giusdicenti criminali, di assassini e ladri; e ancora la concessione di passaporti, licenze di caccia o di taglio di piante; in materia giurisdizionale, la custodia dei confini, la difesa delle pretensione dello stato Milanese nei confronti di altri stati, la vigilanza sull’emigrazione dei sudditi.
E ancora al Consiglio di governo erano affidate competenze in materia di studio, di censura, di pie fondazioni: ad esso era infatti raccomandata la tutela degli ospitali, orfanotrofi, collegi, case di pubblica educazione e di recupero; della pubblica istruzione, delle università accademiche, dei licei, delle scuole; al Consiglio era inoltre riconosciuta la facoltà di censurare i libri. In ultimo al consiglio erano attribuite anche competenze di natura ecclesiastica.
Nel settembre del 1789, quando fu messa a punto la pianta stabile del Consiglio, i dipartimenti furono ridotti a sei e venne operata una parziale ridistribuzione delle materie.
Il Consiglio di governo che nonostante le critiche di lentezza, ritardo, cavillosità dei procedimenti, lavorò alacremente nei suoi cinque anni di attività, con le riforme leopoldine venne sostituito dal Magistrato Politico Camerale, che conservò sostanzialmente la sua struttura (Arese 1979-1980; Capra, Sella 1984; Valsecchi 1959).
ultima modifica: 29/05/2006
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