sindaci generali 1560 - 1758
Fin dalla loro istituzione i Sindaci generali – carica nata nel Ducato come collegiale, contrariamente a quanto avveniva negli altri contadi dove il Sindaco era unico – si rivelarono le figure di maggior rilievo nella vita del Ducato.
Tale carica mantenne sin dall’inizio carattere vitalizio, nonostante le reiterate proteste delle città ed i tentativi degli stessi Anziani di renderla biennale.
Nei trent’anni immediatamente seguenti il 1560, anno della loro prima nomina, un’ampia delega venne fatta a favore dei due sindaci, grazie alla quale essi godettero di un vasto potere decisionale e di un altrettanto vasta autonomia di azione: dalla documentazione disponibile non sembra infatti che i due sindaci chiedessero consiglio, né che il loro operato fosse sottoposto ad approvazione o ad alcun controllo e tanto meno vennero dettate regole circa le modalità da seguirsi per la loro elezione. Soltanto con il decreto del Senato del 20 ottobre 1595, dopo 35 anni dalla loro istituzione, la procedura inerente la loro nomina venne con chiarezza precisata. Rispondendo ad una istanza del Sindaco Giacomo Sormani, rimasto solo in seguito alla morte del collega, il Senato decretò infatti per la prima volta la procedura da seguirsi qualora uno dei due Sindaci fosse venuto a mancare: il Sindaco superstite avrebbe dovuto convocare a Milano, presso le scuole pubbliche dell’Arengario, i 65 Anziani delle pievi, i quali, alla presenza di un segretario regio e con l’assistenza del Sindaco superstite, avrebbero dovuto estrarre a sorte i nomi di quattro convenuti. Ciascuno dei prescelti, la cui nomina era valida purché fossero stati presenti almeno i due terzi degli Anziani, dopo aver prestato giuramento avrebbe nominato due causidici: sulla lista degli otto candidati così ottenuta, tutti i 65 Anziani presenti avrebbero espresso voti segreti e sarebbe infine risultato eletto colui che avesse ottenuto il maggior numero di suffragi. L’anno seguente un ordine del governatore di Milano, Juan Fernandez de Velasco, ribadì il decreto senatorio del 1595 (decreto 8 giugno 1595).
Tale procedura si mantenne invariata sino al 1623 quando il governatore, dopo aver autorizzato secondo procedura la regolare convocazione della Congregazione generale, fece intervenire nell’assemblea un suo fiduciario “affinché si accertasse bene non solo nella nomina de’ Procuratori ai quali si dovevano dare li suffragi per l’elettione del detto Sindaco, inherendo alla disposizione dell’Ordine dell’Eccellentissimo Contestabile, ma anco di rappresentare alla Congregazione alcuni soggetti de detti Procuratori, fin al numero di nove, de’ quali la Congregazione si potesse servire per la nomina e per l’elettione” (Congregazione del Ducato, verbale 28 agosto 1623).
Il tentativo di ingerenza da parte del governo centrale, che esercitando una preselezione, voleva assicurarsi che i Sindaci del Ducato fossero persone di suo gradimento, suscitò le proteste della Congregazione generale, che tuttavia ottenne risultati solo parziali: i verbali delle Congregazioni generali che nel corso del Seicento vennero convocate dimostrano infatti come l’iniziativa presa dal governatore nel 1623 non venne mai meno.
La Congregazione generale convocata il 21 giugno del 1694 riformulò la prassi da seguirsi per l’elezione dei sindaci: il Sindaco superstite avrebbe dovuto da quel momento proporre una lista di dodici causidici da sottoporre al giudizio del governatore, il quale, dopo aver depennato quattro dei soggetti proposti, la restituiva al Sindaco per permettere ai 65 Anziani di poter eleggere il secondo Sindaco: in questo modo non si pregiudicava la libertà di scelta del Ducato ma nello stesso tempo il governo centrale non rinunciava ad esercitare un potere di controllo. Questo sistema di cooptazione per l’elezione dei Sindaci generali rimase immutato nel tempo come testimoniano i Sindaci generali chiamati, nel 1756, a rispondere ai 45 quesiti della Giunta del censimento: “il Sindaco Generale superstite ottenuto, che ha con suo ricorso dal Governo la facoltà di poter chiamare la Congregazione generale ed unirla nelle Scuole Palatine di questa Città con l’assistenza di un Regio Secretario specialmente Delegato, e dello stesso Sindaco generale, trasmette lettere circolari a tutti gli 61 Anziani perché si ritrovino nel giorno, ora, luogo espressati in dette lettere per tal elezione, e nel tempo intermedio il detto Sindaco generale con altro suo ricorso, presenta al Governo la nomina dei dodeci Procuratori del Collegio di Milano tutti capaci di tal carica, affinché il Governo resti servito di scegliere quelli che stima da ritenersi per la nomina all’Officio di Sindaco generale; fattasi dal Governo la scelta, quale regolarmente si è di otto de soddetti dodeci presentati e questa rimessa al Regio Segretario Delegato, viene di poi dal medesimo pubblicata in detta Congregazione generale, indi posti in un bussolo li nomi de tutti gli 61 Anziani (eccettuati li assenti qualora ne manchi alcuno) se ne cava a sorte il nome di quattro li quali doppo prestato il giuramento nanti detto Regio Signor Segretario, ciascuno de soddetti quattro Anziani fa la nomina ad aures del detto Signor Segretario di due sogetti de quelli ritenuti dal Governo; pubblicatasi poi dal Signor Segretario codesta nomina, e spiegatasi dal medesimo la formula, ed importanza del giuramento, che ciascuno eligente deve prestare prima di dare il suo voto, indi dato tal giuramento, si prendono i voti segreti sopra ciascuno de nominati e quello che prevale ne voti resta eletto in Sindaco generale. Dopo fatta l’elezione si fa dalla stessa Congregazione anche l’Istromento di Procura nel nuovo Sindaco generale per tutti li affari della Provincia” (Risposte sindaci generali del Ducato, 1754).
Vasti furono i poteri attribuiti ai Sindaci generali delegati a trattare i negozi del Ducato senza condizionamenti e limitazioni di alcun genere, per lo meno nei cinquant’anni successivi alla loro istituzione. Grazie alla loro preparazione in campo giuridico ed all’esperienza che l’esercizio della professione legale conferiva loro – prerogativa necessaria per poter ricoprire la carica di Sindaco generale era infatti essere causidico – i Sindaci riuscirono ad acquistare una posizione di primaria importanza che li rese i veri responsabili della vita politico-amministrativa del Ducato: entrando in continuo e diretto contatto con gli organi del potere centrale e cittadino, partecipando alla Congregazione dello stato, essi godevano infatti di una completa panoramica della situazione politico-economico-finanziaria dello stato e potevano quindi cercare di perorare la causa del Ducato, favoriti anche dall’incarico a vita che permetteva loro di acquisire una profonda conoscenza delle situazioni, degli uomini e delle problematiche.
Il fatto che i Sindaci avessero la facoltà di “far imposta, torre a cambio, stabilire transazioni, alienazioni o altri contratti” dà la misura della rilevanza da loro acquisita. A ciò va aggiunto che i Sindaci avevano anche l’incarico di custodire i documenti e le scritture del Ducato che si trovavano nella casa del Sindaco seniore, archivista del ducato.
L’istituzione della Congregazione dei 18 modificò le loro responsabilità ma non riuscì a limitare il loro potere e libertà di azione: nonostante le frequenti rimostranze per la mancanza di autonomia da parte dei 18, costretti a riunirsi solo previo invito dei Sindaci generali, per discutere un ordine del giorno dai Sindaci tassativamente proposto, gli stessi diciotto riconobbero che in molte circostanze i Sindaci potevano agire con maggiore autonomia e incidenza nel perorare le cause del Ducato.
Tuttavia, se da un lato il condizionamento esercitato su di essi dalla Congregazione dei 18 fu limitato, maggiori furono i vincoli alle loro azioni che, nel corso del Seicento, oppose il governo centrale, soprattutto in materia fiscale.
Quando, con la riforma del 10 febbraio 1758, la Congregazione del Ducato scomparve, alla provincia fu lasciata la rappresentanza dei due Sindaci, che entrarono a far parte della nuova Congregazione del Patrimonio (editto 10 febbraio 1758): tuttavia morti i Sindaci eletti nel 1745 dall’ultima Congregazione generale di cui si hanno notizie, non si procedette a nuove nomine.
ultima modifica: 03/04/2006
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