consoli del comune 1153 - 1205
Dalla seconda metà del XII secolo, quando il processo di sdoppiamento del Consolato andò avviandosi, la denominazione consoli del comune incominciò ad identificare non più tutti i consoli che componevano il consolato ma soltanto alcuni investiti di particolari competenze: a partire dell’anno 1153, essendosi eletti speciali consoli – denominati in seguito consoli di giustizia – per la trattazione delle cause civili, ai consoli del comune venne infatti attribuita la reale gestione degli interessi della città.
Le competenze loro riconosciute furono molteplici, occupandosi direttamente della vita politica, amministrativa, economica, fiscale e militare della città: essi erano investiti infatti del potere di imporre taglie, batter moneta – competenze in altri tempi concesse dall’imperatore all’arcivescovo di Milano – di amministrare la giustizia penale, mettendo al bando della città tutti quei cittadini che avessero commesso delitti e confiscando i beni a tutti i cittadini ribelli, di concludere trattati, di dichiarare guerra e di stipulare paci. Fino al 1153, amministrarono direttamente anche la giustizia civile, dapprima come arbitri in sostituzione dei giudici e messi regi, poi per compito di ufficio. E ancora per alcuni decenni dopo l’istituzione dei consoli di giustizia, i consoli del comune non vennero interamente spogliati del potere giudiziario in materia civile: nonostante la trattazione delle cause e degli affari connessi alla giustizia civile venisse demandata a consoli speciali, i consoli del comune continuarono infatti a vigilare ed a convalidare con la loro autorità gli atti emanati dai nuovi consoli di giustizia. Dagli Atti del comune di Milano, emerge chiaramente come dal 1153 al 1185, le sentenze e le aggiudicazioni dei consoli di giustizia portassero ancora la sottoscrizione di almeno un console del comune (Manaresi 1919).
Il complesso delle competenze loro attribuite era descritto, con tutte le “modificazioni” che di anno in anno venivano introdotte nel regime della città, nel “sacramentum” che essi giuravano prima di entrare in carica. Tali attribuzioni si possono in parte desumere dal “sacramentum” del podestà di Milano del 1225, in quanto l’istituto podestarile mantenne, soprattutto nei primi decenni, i tratti fondamentali che caratterizzarono l’istituto dei consoli del comune: “gli affari della repubblica non erano trattati promiscuamente da tutti i consoli del comune, ma ciascun console aveva le sue speciali attribuzioni, e parmi di poter ciò dedurre dal fatto della invariabilità del nome del console del comune che sottoscrive le sentenze dei consoli di giustizia, invariabilità che arriva sino al punto che quando il console che ha l’espresso incarico di quella sottoscrizione è impedito, o non trovasi a Milano, egli non delega già un collega a sostituirlo, bensì il camerario dei consoli” (Manaresi 1919, p. 44-45).
Nel 1186 il governo dei consoli fu interrotto dal governo dei podestà, e da allora sino al 1205 la gestione degli affari politici, economici, fiscali, amministrativi e militari della città di Milano venne esercitata alternativamente dai consoli o dal podestà. “Il consolato che seguì immediatamente il governo del primo podestà suole dai cronisti del tempo appellarsi prima consularia, fino alla duodecima consularia che si ebbe appunto nell’anno 1205. Dopo d’allora i governi dei consoli, fino a 1205, anno in cui si ebbe per l’ultima volta il governo dei consoli, sogliono essere distinti col nome di secunda, tertia, quarta, consularia, fino alla duodecima consularia, che si ebbe appunto nell’anno 1205 (Manaresi 1919, p. 45).
L’ufficio dei consoli prevedeva alle proprie dipendenze un cancelliere, capo di tutti i notai che prestavano servizio presso l’officio consolare ed investito della carica solo dopo aver dato prova di essere notaio, giudice e messo regio. Al cancelliere erano affidati i compiti di scrivere, dettare e dare pubblica fede agli atti promulgati dai consoli e di accompagnare i medesimi ovunque si recassero per ragioni di ufficio, allo scopo di stenderne gli atti. Anche in seguito allo sdoppiamento dell’istituto consolare il cancelliere rimase strettamente dipendente dall’officio dei consoli del comune (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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