consoli di giustizia sec. XIV - sec. XV
Le funzioni e competenze attribuite ai consoli di giustizia, istituiti intorno alla metà del XII secolo in seguito allo sdoppiamento del Consolato, elencate e descritte negli ordinamenti del podestà Guglielmo de Lando del 1211, vennero mantenute complessivamente tali anche nel periodo signorile.
Continuarono infatti ad essere loro riservate le liti superiori a 25 soldi quando il convenuto abitava al di fuori della città e le cause superiori ai 10 soldi quando il convenuto risiedeva entro la cerchia dei 15 km; per le cause inferiori erano competenti i consoli delle Terre e del borghi. L’ordinamento precisava inoltre che ai consoli non fosse consentito occuparsi delle cause relative ai soggetti non sottoposti alla giurisdizione della città milanese, né tantomeno delle cause che avevano come protagonisti, esponenti di quelle categorie sociali dotate di propri tribunali come i negotiatores e gli ecclesiastici.
Gli “Statuta iurisdictionum” confermarono quanto enunciato negli ordinamenti del 1211, ribadendo in particolare che i consoli dovessero essere sei, di cui due giurisperiti, dovessero durare in carica non più di sei mesi e dovessero infine essere nominati dall’Ufficio di provvisione previa approvazione del signore.
Gli “Statuta iurisdictionum” ribadivano inoltre la procedura di investitura: prima di entrare in carica i consoli di giustizia dovevano prestare giuramento davanti al vicario di provvisione secondo la formula voluta dalla consuetudine e codificata dagli statuti (statuta iurisdicitionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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