exgravator sec. XIV - sec. XV
Questa magistratura, citata per la prima volta in alcuni atti del primo periodo della Signoria viscontea ed in seguito negli “Statuta jurisdictoinum” del 1396, consisteva in un magistrato di appello per ricorsi contro sentenze penali pecuniarie, contro sentenze civili eccedenti la somma di 10 lire di terzuoli, ad eccezione delle sentenze pronunciate da giudici col consiglio di un sapiente, e ancora contro quelle sentenze criminali per le quali non era consentito ricorrere in appello.
All’exgravator erano inoltre attribuiti la facoltà di annullare le sentenze pronunciate con violazione delle forme prescritte – rinviando le cause al primo giudice per un nuovo esame e giudizio – il compito di indagare trimestralmente circa l’osservanza degli statuti da parte del podestà e degli altri giusdicenti, e ancora l’importante funzione di sindacare, qualora fossero stati inoltrati reclami, gli officiali ancora in carica.
Al compito originario di giudice in superiore istanza, si aggiunsero le funzioni di supremo difensore della legge e di supremo giudice dei magistrati: così mentre la funzione giudiziaria, con Gian Galeazzo Visconti, particolarmente occupato nella riorganizzazione dell’assetto amministrativo della Signoria, venne in parte assorbita dai giudici di appello, le altre due funzioni, data l’estrema importanza, vennero presto sottratte all’exgravator per essere concentrate nelle mani dello stesso principe e dei suoi più stretti collaboratori (Santoro 1956; Santoro 1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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