sindaci sec. XIV - sec. XVI
Se durante il periodo comunale alcuni ufficiali, detti sindaci, venivano occasionalmente nominati, in qualità di rappresentanti degli interessi municipali, per l’adempimento di particolari affari, con l’affermazione dell’età signorile l’officio dei sindaci acquistò un ruolo ben definito.
Accanto al Tribunale di provvisione gli “Statuta iurisdictionum” del 1396 – che confermavano molte delle disposizioni contenute negli statuti del 1330 – prevedevano infatti l’istituzione permanente di un officio dei sindaci, composto da due membri ed incaricato di assistere vicario e dodici di provvisione nella gestione degli interessi ed affari del comune.
Mentre gli statuti del 1396 stabilivano che i sindaci dovessero essere due, nel 1406, una lettera ducale proponeva l’incremento del numero di tali officiali: si voleva infatti che i due sindaci in carica venissero affiancati da un terzo, quale procuratore per la tutela dei diritti del comune. Alcuni anni più tardi tuttavia il numero dei sindaci venne nuovamente ridotto a due e tale rimase per tutto il periodo visconteo-sforzesco, fatta eccezione durante la Repubblica Ambrosiana dove si optò per un unico sindaco.
Di nomina signorile – almeno per tutto il periodo visconteo-sforzesco – la carica di sindaco ebbe inizialmente durata semestrale per poi, al tempo di Lodovico il Moro, divenire biennale. Numerose erano le competenze che gli statuti del 1396 ed in seguito le Nuove Costituzioni, attribuirono a questo officio: assistendo il vicario ed i dodici di provvisione i sindaci erano tenuti infatti a controllare tutti i bilanci dei crediti e debiti della città; a supervisionare le condanne spettanti al comune ed alla Camera ducale affinché gli esatti importi fossero poi trasmessi ai razionatori, a notificare all’exgravator le eventuali estorsioni commesse dagli ufficiali comunali; a coadiuvare il giudice delle strade e delle acque. Ai sindaci, in collaborazione e spesso previa approvazione del Tribunale di provvisione, spettava dunque aver cura ed intervenire in tutti quei negozi di carattere principalmente finanziario.
Gli statuti del 1396 e ancora le Nuove Costituzioni del 1541, stabilivano inoltre che gli atti e le delibere prodotti dai sindaci dovessero essere registrati su appositi libri da due notai, subordinati e strettamente vincolati a tale officio (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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