officio delle vettovaglie sec. XIV - sec. XVI
Se già il primo governo consolare, aveva previsto l’istituzione di un officio delle biade – poi detto delle vettovaglie – incaricato di sorvegliare sulla regolare circolazione dei grani entro le mura della città, nel secolo XIV, con l’affermarsi del potere signorile e la conseguente tendenza a precisare e codificare le attribuzioni ed i poteri di ogni singola magistratura milanese, l’officio delle vettovaglie acquistò un ruolo ben definito. Costituito da dieci officiali, sei per la città di Milano e quattro per il suo contado, e presieduto da un giudice, i membri dell’officio venivano nominati direttamente dal duca e subordinati al Tribunale di provvisione.
Un intero libro degli “Statuta iurisdictionum” del 1396, era infatti destinato alla regolamentazione dell’annona, prevedendo particolari rubriche per i mugnai, i prestinai, i farinai, i macellai, in generale per tutte quelle categorie di lavoratori che, occupandosi del rifornimento annonario della città, erano sottoposte alla diretta sorveglianza dell’officio delle vettovaglie e, soprattutto, erano tenute a seguire e rispettare la regolamentazione da esso prodotta.
Gli statuti definivano inoltre i poteri del giudice delle vettovaglie, la cui giurisdizione si estendeva non soltanto alla città ed ai Corpi Santi, bensì a tutto il suo contado. In quanto giudice ordinario, egli poteva pronunciare sentenza in tutte le cause non superiori alle 25 lire terzuole, era tenuto a dare disposizioni, emanare bandi ed emettere condanne non superiori ai 40 soldi in caso di cause tra privati, e condanne non superiori alle 10 lire terzuoli per cause che vedevano come parti contendenti il comune e privati.
Ma compito principale del giudice e dei suoi officiali era garantire la tutela degli interessi dei privati, sorvegliando sulla qualità e sui prezzi della merce in vendita. Per i generi di prima necessità – come carne, pane, pesci, spezie – il giudice delle vettovaglie era tenuto a vigilare che i prezzi si attenessero alle “mete” fissate periodicamente da lui in collaborazione con il Tribunale di provvisione (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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