sei della camera sec. XIV - sec. XVI
Se già durante il governo comunale, la revisione e registrazione delle spese e delle entrate erano affidate all’officio dei Sei della Camera, con l’affermarsi del potere signorile e la conseguente tendenza a precisare e codificare le attribuzioni ed i poteri di ogni singola magistratura, all’officio venne attribuito un ruolo determinante nell’ordinaria gestione delle finanze comunali.
E l’importanza dell’officio è desumibile dall’ampio spazio che ad esso dedicarono gli “Statuta jurisdictionum” del 1396. Essi stabilivano infatti che la Camera dovesse essere composta da sei officiali, due giudici collegiati e quattro “boni et discreti viri”, nominati dal duca, uno per ciascuna delle sei porte della città.
Chiamati a presiedere “omnibus rationibus et defensionibus Comunis Mediolani” essi duravano in carica tre mesi e dovevano tassativamente prestare giuramento davanti al Tribunale di provvisione.
Numerosi erano i compiti che erano loro attribuiti: controllare che gli statuti ed ordini del Comune fossero rispettati ed osservati da tutti gli officiali cittadini e rurali; punire gli inadempienti; controllare che i canevari non disponessero del denaro pubblico se non in loro presenza. E ancora ad essi era delegato il compito, dopo due mesi dall’entrata in carica – cioè un mese prima del termine del loro mandato – di controllare sull’operato di canevari e tesorieri e in genere, degli “spenditori” di denaro pubblico; di sorvegliare se i custodi delle porte cittadine, gli officiali delle vettovaglie e quelli dei dazi avessero ricevuto denaro indebitamente; di provvedere affinché ponti o strade, la cui manutenzione fosse a carico del Comune, venissero riparati nel più breve tempo possibile; di assicurarsi che il podestà, due mesi prima del termine della sua carica, si sottoponesse a sindacato e desse garanzia per il pagamento delle eventuali condanne pecuniarie imputategli. E infine in collaborazione con il vicario ed i dodici di provvisione, i Sei della Camera dovevano curare e tutelare tutta l’amministrazione del patrimonio comunale.
Ma nel corso del secolo successivo questa magistratura andò progressivamente perdendo gran parte della sua importanza; molte delle competenze ad essa delegate le vennero sottratte per essere attribuite a organi con competenze più specifiche quali, ad esempio, il giudice delle strade e delle acque.
Alle strette dipendenze dei Sei della Camera operava infine una folta schiera di notai chiamati non solo a rogare tutti gli atti prodotti dall’officio ma soprattutto impegnati nella registrazione su appositi libri contabili dove venivano elencati i nomi degli stipendiati comunali ed i rispettivi salari, le cascine e mulini tenuti a pagare oneri al Comune, i testamenti contenenti disposizioni di beneficenza (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).
ultima modifica: 19/01/2005
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