capitano di giustizia sec. XV - sec. XVI
Questa magistratura giudiziaria, “creata all’inizio del Quattrocento e fin dall’inizio soggetta a modifiche e trasformazioni, come mostrano i diversi appellativi con i quali è nota nel periodo visconteo – vicarius generalis et exequator, capitaneus generalis er exequator – nel periodo sforzesco sembra sdoppiarsi; infatti a partire dagli anni di Galeazzo Maria troviamo registrato tra gli officiali un “esecutore” distinto dal capitano di giustizia” (Leverotti 1997, p. 27).
Istituito probabilmente con lo scopo di limitare le competenze del podestà, il capitano di giustizia veniva nominato dal duca tra i migliori dottori giureconsulti delle città “alleate” di Milano. La durata della carica rimase strettamente soggetta alla discrezionalità del duca anche quando, allo schiudersi del secolo XV, Ludovico il Moro operò per regolamentare la durata delle cariche giudiziarie: con un decreto del 9 gennaio 1495 stabilì infatti che nessuna magistratura giudiziaria potesse rimanere in carica per più di due anni, “excepto etiam capitaneatu iustitiae Mediolani, cuius continuationem nostrae voluntati reservamus” (Santoro 1968, p. 31).
Ma la creazione di questo organo, le cui competenze non vennero, almeno inizialmente, del tutto definite comportò sovrapposizioni ed inevitabilmente contrasti con il podestà, magistratura cittadina di origine comunale alla quale, in seguito all’affermarsi del sistema di governo signorile, erano rimaste demandate le “sole” competenze di natura giudiziaria.
E fu proprio per ovviare ai continui conflitti giurisdizionali che già Filippo Maria Visconti in un decreto del 1445 confermò che il capitano di giustizia non “si doveva impicciare né di civile né di criminale, se non in casi gravi e pertinenti allo stato, anche perché aveva ampio arbitrio, non essendo, a differenza del podestà, obbligato ad osservare gli statuti cittadini, né la ragione comune” (Leverotti 1997, p. 27). E ancora cinque anni più tardi, al momento della nomina del nuovo capitano, tale posizione non solo venne ribadita ma si tentò di chiarirla: “il capitano di giustizia non si doveva intromettere nelle cause civili e criminali che non fossero attinenti a fatti di stato o commissionategli dal duca” (Leverotti 1997, p. 27).
L’incarico che sino al secondo decennio del Quattrocento venne, come si è detto, affidato a dottori giureconsulti forestieri, a partire dal 1472 venne alternativamente assegnato, per periodi molto brevi – “probabilmente a causa delle ampie prerogative che la magistratura aveva assunto con Galeazzo Maria, divenendo il braccio giudiziario extralegale del duca” – anche a giuristi del Ducato (Leverotti 1997, p. 27).
ultima modifica: 19/01/2005
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