dicastero centrale di polizia 1797 luglio 19 - 1799 aprile 26
La costituzione della Repubblica Cisalpina dell’anno V pubblicata l’8 luglio 1797 prevedeva che, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, vi fossero almeno tre amministrazioni municipali (art. 183) e, per la trattazione degli oggetti che il Corpo legislativo giudicava indivisibili, un Dicastero centrale formato da tre membri nominati dall’Amministrazione del dipartimento e confermati dal potere esecutivo (art. 184).
A Milano il Dicastero centrale di polizia entrò in funzione il 19 luglio 1797, con residenza nella casa del comune, dove, quello stesso giorno, furono insediate, in via provvisoria, anche la quattro Municipalità circondariali (avviso 1 termidoro anno V). All’incarico vennero allora nominati l’avvocato Minoja, Alberto Alemagna e l’ingegner Leopoldo Zuccoli.
Subentrato nelle funzioni al cessato Comitato di polizia della Municipalità, il Dicastero centrale di polizia doveva occuparsi in primo luogo di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa.
Da esso dipendeva l’ufficio di polizia, con un organico di 4 impiegati e un custode delle carceri, e un’organizzazione a livello rionale composta da un ispettore, un aggiunto e due veglianti, oltre ai tredici vigilanti delle porte cittadine. Al Dicastero erano inoltre subordinati l’ufficio dell’illuminazione, con un sovrintendente e un computista, e quello degli alloggi militari, formato da un delegato, cinque impiegati e un inserviente.
Come ufficio di polizia al Dicastero competeva l’apposizione dei visti sui passaporti e la vigilanza sugli stabilimenti pubblici, sulle case d’educazione e sulle biblioteche e i teatri. Ad esso spettava inoltre il disimpegno di tutti gli oggetti relativi all’illuminazione, strade, vettovaglie, salubrità dell’aria, costumi pubblici, feste nazionali, non divisibili fra le quattro Municipalità (avviso 1 termidoro anno V), oltre alla trasmissione alle stesse degli ordini dei ministri relativi a matrimoni, atti di nascita, contribuzioni, esecuzione delle leggi. Come responsabile del vettovagliamento al Dicastero spettava fissare le mete delle carni di manzo e vitello, del burro, pane da soldo e da libbra, che andavano poi diramate alle Municipalità per l’esecuzione nei rispettivi circondari (Pagano 1994).
Il Dicastero centrale di polizia, le cui attribuzioni furono precisate nell’aprile del 1798, venne confermato dalla riforma costituzionale del 1 settembre 1798 e dalla legge sull’organizzazione e sulle funzioni de’ Corpi amministrativi pubblicata quello stesso giorno (legge 15 fruttidoro anno VI b).
Secondo quanto previsto da quest’ultima, i membri del Dicastero erano “immediatamente incaricati di tutto ciò che concerne la polizia generale e le spese del Comune, come pure di tutti gli oggetti dichiarati dalla legge di un interesse indivisibile per il Comune” (art. 41). Ad essi spettava fissare “le misure da prendersi” e dare “le provvidenze analoghe alle loro attribuzioni” , al quale fine, potevano “chiamare presso di loro uno o più membri d’ogni Municipalità del Comune, per concertare con essi tali misure e provvidenze” (art. 42).
Per quanto atteneva agli affari ordinari i membri del Dicastero centrale dipendevano direttamente dall’Amministrazione dipartimentale mentre in materia di polizia e di pubblica sussistenza erano sotto l’immediata vigilanza, rispettivamente, del ministro di polizia e di quello dell’interno (art. 44) (legge 15 fruttidoro anno VI b).
ultima modifica: 27/10/2002
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