corpo legislativo 1797 novembre 21 - 1799 aprile 26
Secondo quanto disposto dalla costituzione pubblicata l’8 luglio 1797 il potere legislativo della neocostituita Repubblica Cisalpina venne attribuito ad un Corpo composto da due consigli, che dovevano avere sede nello stesso comune (art. 58): il Consiglio dei seniori, formato da 40 “ed al più fino a 60” membri, e il Gran consiglio, di 80 “ed al più fino a 120” membri (art. 44).
I componenti dei due consigli, la cui attività era incompatibile con l’esercizio di altri incarichi o funzioni pubbliche (art. 47), erano nominati dalle assemblee elettorali di ciascun dipartimento in ragione della popolazione del dipartimento stesso (art. 49) e dovevano essere rinnovati per un terzo ogni anno (art. 53).
Al Gran consiglio spettava la proposizione delle leggi (art. 74), dette risoluzioni (art. 77), che il Consiglio dei seniori poteva poi approvare o rigettare (art. 84); se adottate prendevano il nome di leggi (art. 90) ed erano quindi spedite al Gran consiglio e al Direttorio esecutivo, che provvedeva a munirle di sigillo e a farle pubblicate entro due giorni dal ricevimento (art. 126) o nel giorno stesso, se precedute da un decreto d’urgenza (art. 127).
Sempre secondo quanto previsto dal testo costituzionale il Corpo legislativo doveva deliberare e stabilire ogni anno le contribuzioni pubbliche (art. 301); regolare la fabbricazione delle monete, fissandone il titolo, il valore e il peso (art. 311); eleggere i direttori e i tre censori per la contabilità, incaricati di verificare ed approvare il conto generale delle entrate e delle spese della Repubblica (art. 320-321). Ai consigli riuniti in Comitato generale, su proposizione del Direttorio, spettava inoltre decretare l’entrata in guerra (art. 325) e la ratifica dei trattati (art. 333), mentre a quello dei seniori erano riservate eventuali proposte di revisione al dettato costituzionale (art. 336), le quali, se ratificate dal Gran consiglio (art. 337), avrebbero portato alla formazione di un’Assemblea di revisione (art. 338) (costituzione 20 messidoro anno V).
In attesa della nomina dei membri del Corpo legislativo e del loro insediamento, la legge 9 luglio 1797 d’esecuzione dell’atto costituzionale ne affidò provvisoriamente le funzioni a quattro comitati consulenti: il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza, il Comitato di finanza e il Comitato militare (legge 21 messidoro anno V).
La nomina dei componenti i due consigli venne effettuata per la prima volta dallo stesso Bonaparte, il 9 novembre 1797, su liste predisposte dai Comitati riuniti (legge 19 brumale anno VI), mentre l’insediamento ebbe luogo il 21 novembre: quello del Gran consiglio nei locali del palazzo di governo in Porta Orientale, mentre il Consiglio dei seniori si insediò nel locale di San Damiano alla Scala. Il giorno successivo i due Consigli iniziarono le sessioni (proclama 1 frimale anno VI a) e il 23 novembre fu annunciata la loro definitiva costituzione (legge 3 frimale anno VI).
Nel frattempo, in seguito alla riunione alla Repubblica Cisalpina dei “territori di Bologna, Ferrara, Emilia, Mantova, Brescia e Valtellina”, una legge promulgata il 3 novembre aveva portato il numero dei rappresentanti del Corpo legislativo a 240 (160 quelli del Gran consiglio e 80 del Consiglio dei seniori) e aveva provveduto ad assegnare la quota spettante a ciascun dipartimento: 12 al dipartimento d’Adda, 6 a quello della Alpi Apuane, 6 all’Alta Padusa, 15 all’Alto Po, 12 al Basso Po, 9 al Benaco, 12 al Crostolo, 12 al Lamone, 12 al Lario, 15 al Mella, 9 al Mincio, 12 alla Montagna, 15 all’Olona, 15 al Panaro, 15 al Reno, 12 al Rubicone, 15 al Serio, 12 al Ticino, 12 all’Adda e Olio e 12 al Verbano (legge 13 brumale anno VI a).
Parzialmente epurato a metà del mese di aprile del 1798 per ordine del governo francese (Zaghi 1986), il Corpo legislativo venne poi riorganizzato dall’ambasciatore transalpino Trouvé, che il 1 settembre fece approvare una nuova carta costituzionale (costituzione 15 fruttidoro anno VI) e alcune leggi organiche, tra cui una relativa all’organizzazione dei Consigli legislativi.
Deplorato per le frequenti divisioni insorte con il Direttorio, per la lentezza nelle decisioni e per lo sproporzionato numero dei membri in rapporto alla popolazione della Repubblica, il Corpo legislativo venne allora indebolito nei poteri e dimezzato nell’organico: al Gran consiglio, divenuto Consiglio degli juniori, furono riconosciuti 80 membri, mentre il Consiglio degli seniori, mutata la denominazione in Consiglio degli anziani, risultò “composto di 40 membri elettivi e degli ex direttori, che sono usciti dal Direttorio nei quattro anni precedenti, e che in tale intervallo non hanno accettato altra funzione pubblica” (art. 1).
Trouvè, in tale occasione, provvide anche a fornire la lista dei membri dei due consigli, la cui durata in carica venne fissata in sei anni per quelli elettivi e in quattro per gli altri; ogni due anni i consiglieri dovevano poi essere rimpiazzati per un terzo da nuovi componenti eletti dalle assemblee elettorali, secondo quote assegnate agli undici dipartimenti in ragione della loro popolazione (art. 3-4) (legge 15 fruttidoro anno VI a).
Già il 19 ottobre le fila dei Consigli legislativi furono tuttavia nuovamente scompaginate, questa volta dal capo dell’armata d’Italia Brune, il quale dispose la destituzione ed il rimpiazzo di alcuni consiglieri e di alcuni membri del Direttorio esecutivo, con un atto che venne però ben presto dichiarato nullo dal Direttorio esecutivo della Repubblica francese, con decreti del 25 ottobre e del 7 novembre 1798 (decreto 4 brumale anno VII; proclama 17 frimale anno VII). La lista dei membri del Consiglio degli juniori e del Consiglio degli anziani usciti da queste vicende tormentate fu pubblicata il 14 dicembre (proclama 24 frimale anno VII).
Circa quattro mesi più tardi, a causa del sopraggiungere delle armate austro-russe, il Consiglio legislativo annunciò il suo allontanamento da Milano, delegando il governo dei vari dipartimentali cisalpini alle rispettive amministrazioni centrali (legge 7 fiorile anno VII).
ultima modifica: 03/04/2006
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