direttorio esecutivo 1797 giugno 29 - 1799 aprile 26
Con la proclamazione della Repubblica Cisalpina il potere esecutivo venne delegato ad un Direttorio formato da cinque membri. Quattro di essi furono designati dal generale in capo dell’armata d’Italia Bonaparte lo stesso 29 giugno, ed entrarono in funzione il giorno seguente, precisamente Gian Galeazzo Serbelloni, Marco Alessandri, Pietro Moscati e Giovanni Paradisi (decreto 12 messidoro anno V); il quinto, Giovanni Battista Costabili Containi, venne invece nominato dal generale il 28 luglio 1797 e si insediò il successivo 2 agosto (decreto 15 termidoro anno V). Il 30 giugno, frattanto, il Direttorio esecutivo aveva provveduto a nominare il proprio segretario generale nella persona di Giambattista Sommariva (decreto 12 messidoro anno V).
L’organizzazione e le attribuzioni del Direttorio, oltre alle modalità di elezione e ai requisiti richiesti ai suoi membri, vennero definiti nella carta costituzionale della Repubblica Cisalpina dell’anno V, pubblicata l’8 luglio 1797.
In base a tale testo i cinque direttori dovevano avere almeno 35 anni, essere eletti dal Corpo legislativo, secondo una complessa procedura descritta dagli articoli 131-133, ed essere parzialmente rinnovati “colla elezione d’un nuovo membro ogni anno” (art. 137).
Quanto ad attribuzioni il Direttorio doveva principalmente provvedere, “secondo la legge, alla sicurezza esterna ed interna della Repubblica”; a tale proposito poteva far proclami conformi alle leggi e, per la loro esecuzione, disporre della forza armata (art. 144), e poteva “decretare mandati d’arresto e d’imprigionamento” per i sospetti di cospirazioni (art. 145).
Ad esso spettava inoltre far munire di sigillo e pubblicare le leggi (art. 126) e vigilare sulla esecuzione delle stesse, assicurandola presso le amministrazioni e i tribunali per mezzo di commissari di sua nomina (art. 147); poteva poi “invitare in iscritto il Gran Consiglio a prendere un oggetto in considerazione o […] proporgli delle misure ma non dei progetti stesi in forma di leggi” (art. 263).
Al Direttorio, che doveva risiedere nello stesso comune del Corpo legislativo (art. 171), spettava la nomina dei generali in capo (art. 146) e quella dei ministri, che poteva revocare a piacimento (art. 148); poteva poi “annullare immediatamente gli atti delle Amministrazioni dipartimentali o municipali” e “sospendere o destituire […] gli amministratori si’ dei dipartimenti che de’ distretti e mandarli innanzi ai tribunali del dipartimento” (art. 196). Il Direttorio doveva inoltre vegliare “sulla percezione e sull’incassamento delle contribuzioni” (art. 305); nominava i ricevitori delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento (art. 153) e i capi dei dicasteri delle contribuzioni indirette e dell’amministrazione dei beni nazionali (art. 154); controllava la fabbricazione delle monete (art. 312) e provvedeva all’ispezione sulla tesoreria e la contabilità nazionale (art. 314). Ad esso spettava infine nominare e dare istruzioni agli agenti diplomatici (art. 324), proporre l’entrata in guerra al Corpo legislativo (art. 325), fare armistizi, trattati preliminari di pace, convenzioni segrete (art. 330) e concludere e sottoscrivere trattati di pace, di alleanza o di commercio (art. 331) (costituzione 20 messidoro anno V).
Con legge del 13 novembre 1797 venne inoltre attribuita al Direttorio la nomina dei giudici dipartimentali e distrettuali, sopra lista doppia predisposta dal Tribunale di cassazione (legge 23 brumale anno VI), e due giorni più tardi si stabilirono i tempi di uscita dei suoi membri (legge 25 brumale anno VI).
Il 13 novembre Bonaparte aveva frattanto provveduto a sostituire il direttore dimissionario Serbelloni con Giovan Battista Savoldi, che entrò in carica il 21 novembre (proclama 1 frimale anno VI b).
Come quella delle altre istituzioni cisalpine, anche la vita del Direttorio fu estremamente travagliata; durante i 22 mesi di governo della Repubblica dovette infatti subire ben cinque colpi di stato: due contro la parte moderata e tre contro quella radicale (Zaghi 1986).
Il primo rivolgimento si verificò durante il mese di aprile del 1798, quando furono costretti a presentare le dimissioni i direttori Moscati e Paradisi, sostituiti dal generale in capo Brune con il ministro degli affari esteri Carlo Testi e con il ministro dell’interno Giacomo Lamberti (nomina 27 germinale anno VI). Al contempo il segretario generale Sommariva venne sostituito da Giuseppe Pagani (Rota 1959).
L’organico del Direttorio fu nuovamente modificato circa quattro mesi più tardi, questa volta per mano dell’ambasciatore transalpino Trouvé, che il 31 agosto impose alla Repubblica Cisalpina una nuova carta costituzionale, nella quale, a fronte di un indebolimento dei poteri dei Consigli legislativi, all’esecutivo venne concessa “più di forza e più di unità” (proclama 14 fruttidoro anno VI). Il nuovo Direttorio, con maggiori attribuzioni e facoltà di nomina, risultò composto dai riconfermati Adelasio, Alessandri e Lamberti, accanto ai quali vennero nominati Giuseppe Luosi, fino ad allora ministro della giustizia, e Fedele Sopransi, già ministro di polizia (costituzione 15 fruttidoro anno VI).
Un ulteriore modifica nelle fila del Direttorio, come del resto in quelle dei Consigli legislativi, si ebbe il 19 ottobre ad opera del capo dell’armata d’Italia Brune, i cui atti furono però dichiarati nulli con i decreti del Direttorio esecutivo della Repubblica francese pubblicati il 25 ottobre e il 7 novembre 1798 (decreto 4 brumale anno VII; proclama 17 frimale anno VII).
L’organico del Direttorio, che, dopo questi avvenimenti, tornò ad essere formato dai cittadini Luosi, Adelasio, Sopransi e Lamberti (proclama 24 frimale anno VII), nei pochi mesi che precedettero l’ingresso delle armate austro-russe, dovette subire le conseguenze di altri due colpi di stato promossi, rispettivamente, dagli ambasciatori francesi Fouché e Rivaud (proclama 24 frimale anno VII).
Il 10 aprile 1799, per far fronte alla difficile situazione venutasi a creare a seguito dell’offensiva austro-russa, il Direttorio esecutivo, del quale erano nel frattempo entrati a far parte anche Vertemate Franchi e Ferdinando Marescalchi, venne “autorizzato a prevalersi di tutti i mezzi straordinari politici, economici e militari che crederà necessari ad assicurare la tranquillità e la conservazione della Repubblica”. Valendosi di questa autorità straordinaria, che doveva cessare dopo tre decadi, ove non gli fosse stata “espressamente confermata da un atto legislativo” (legge 21 germinale anno VII), il Direttorio provvide a nominare un Comitato militare, un Comitato di finanza e un Comitato di salute pubblica (determinazione 22 germinale anno VII).
Pochi giorni più tardi i rappresentanti del potere esecutivo e quelli del potere legislativo furono costretti a lasciare Milano, il cui governo rimase affidato all’Amministrazione centrale dipartimentale d’Olona (legge 7 fiorile anno VII).
ultima modifica: 03/04/2006
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