ministero per il culto 1802 maggio 1 - 1814 agosto 1
Il 26 gennaio 1802 veniva promulgata a Lione la legge organica sul clero, con la quale lo stato avocava a sé il diritto di regolare e controllare l’attività materiale e spirituale della chiesa, nominando i vescovi e vigilando sulla disciplina del clero. Per svolgere queste funzioni si rendeva pertanto necessaria la creazione di un organismo centrale, la cui responsabilità venne affidata a Giovanni Bovara, che con decreto del vicepresidente del 17 marzo fu “interinalmente incaricato degli oggetti relativi al culto ed alla disciplina e polizia ecclesiastica presso il Governo” (decreto 17 marzo 1802 a). Neppure due mesi più tardi Napoleone nominò Bovara ministro per il culto (decreto 1 maggio 1802). Il 23 giugno furono infine definite le attribuzioni e competenze spettanti al ministro e l’organizzazione del Ministero, che venne ad assorbire “gran parte delle incombenze affidate coi decreti del 17 marzo e 3 maggio1802 all’Economato generale de’ beni nazionali” (decreto 16 giugno 1802 b).
Il nuovo Ministero per il culto fu ripartito in tre sezioni: la prima aveva per oggetto “le massime, l’istruzione sacra e de’ seminari, la disciplina e polizia del clero e di qualunque altra corporazione ecclesiastica”; la seconda doveva invece occuparsi di benefici e istituti di pubblica beneficenza, fino a che questo settore, con decreto 21 dicembre 1807, venne compreso nelle attribuzioni del Ministero dell’interno; la terza di “rendite delle pie fondazioni e di tutti i beni applicati per dotazione del culto” (decreto 23 giugno 1802 a).
Il ministro per il culto venne allora incaricato “degli affari ecclesiastici, della disciplina e polizia del clero, delle corporazioni dirette all’esercizio di religione, degl’istituti pii e degli stabilimenti di pubblica beneficenza”; doveva inoltre far si che i rapporti con il “ministero ecclesiastico” fossero caratterizzati da reciproca armonia; vigilare “sulle dottrine che s’insegnano o si spargono in materia di religione” ed aver cura “perché questa parte attiva dell’istruzione ecclesiastica nÈ seminari corrisponda adeguatamente ai veri principi di religione e della morale ordinata a consolidare il sistema dello Stato”. Egli vigilava poi sugli abusi “delle pratiche pubbliche ed esteriori della religione”, esaminava “tutte le bolle, canoni, brevi, rescritti e carte di Roma, de’ vescovi e delle loro curie ecclesiastiche” e, prima della placitazione, osservava “se in esse si contengono articoli che siano in qualche opposizione coi diritti della sovranità e colle legittime costumanze canoniche delle diocesi”. Ove necessario, provvedeva, ad “estendere, concentrare e limitare i confini delle diocesi e delle parrocchie”; preparava “la coscrizione del clero”; disponeva “per l’immissione in possesso de’ benefici”; proponeva al governo “gli ecclesiastici per quÈ benefici che sono riservati alla sua nomina” e le “soppressioni, le commutazioni delle ultime volontà affette ai pesi e legati”; controllava stabilimenti e corporazioni ecclesiastiche ed approvava i loro atti capitolari; vigilava sulla “conservazione della disciplina” del clero e “per la conservazione de’ beni o de’ fondi delle mense vescovili, delle congrue de’ parrochi, de’ coadiutori, di seminari ed in generale di tutti quelli che sono applicati all’esercizio del culto” (art. 22); doveva inoltre occuparsi di manimorte, di rendite de’ benefici vacanti, di “ispezioni sui patronati, sospensione delle messe e dei legati pii”, di “tutela degli oggetti economici di tutte le corporazioni ecclesiastiche e religiose che sussistono, come pure di tutti gli stabilimenti delle pie fondazioni e di pubblica beneficenza”. Al ministro per il culto spettava infine vegliare affinché “nessun sia impedito e turbato nell’esercizio privato del proprio culto” (decreto 23 giugno 1802 b).
Alla caduta del Regno italico, con determinazione 27 luglio 1814 del governatore e generale in capo dell’armata austriaca in Italia Bellegarde, il Ministero per il culto venne soppresso e le sue competenze concentrate nella Reggenza provvisoria di governo (determinazione 27 luglio 1814 d).
ultima modifica: 03/04/2006
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