consiglio comunale 1802 ottobre - 1816 febbraio
Con la legge sull’organizzazione delle autorità amministrative emanata il 24 luglio 1802, l’amministrazione dei comuni della Repubblica – che in base alla popolazione furono allora suddivisi in tre classi – venne affidata a due organi: il Consiglio comunale, con funzioni deliberative, e la Municipalità, con funzioni esecutive.
Nei comuni di prima classe, quelli cioè con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, il Consiglio comunale doveva essere formato da 40 cittadini capifamiglia, metà dei quali necessariamente proprietari nel territorio del dipartimento e del comune, mentre gli altri, anche non possidenti, dovevano avere “qualche stabilimento di commercio o d’industria” o esercitare “qualche scienza od arte ancorché meccanica”.
I consiglieri – il cui ufficio era gratuito come quello di municipalista – la prima volta furono nominati interamente dal Consiglio generale del dipartimento, che in seguito ne doveva sostituire un quinto ogni anno scegliendo i candidati da una lista tripla in proporzione ai posti vacanti, presentata dallo stesso Consiglio comunale (legge 24 luglio 1802).
Il Consiglio comunale di Milano, insediato nel mese di ottobre del 1802, si riuniva nell’aula pubblica del palazzo del Broletto, ordinariamente due volte l’anno, nei mesi di gennaio-febbraio e in quelli di settembre-ottobre, e “straordinariamente a qualunque invito del prefetto”. Durante la prima seduta esso si occupava principalmente dell’esame del rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente presentato dalla Municipalità, mentre nella seduta autunnale aveva il compito di nominare otto membri del Consiglio generale del dipartimento, di predisporre la dupla per la formazione dei consigli distrettuali, di rinnovare o confermare i componenti della Municipalità per l’anno seguente, di provvedere alla determinazione delle spese e delle imposte comunali per l’anno in corso.
Le riunioni dovevano svolgersi alla presenza del prefetto, del viceprefetto o di un loro delegato, mentre le deliberazioni venivano prese a scrutinio segreto ed erano valide qualunque fosse il numero dei consiglieri intervenuti. Esse erano poi vagliate dal prefetto, al quale spettava inoltre verificare che le spese rispondessero a criteri di esattezza ed economia (legge 24 luglio 1802).
All’atto del suo insediamento il Consiglio comunale milanese era formato da 23 ex-nobili, 12 dei quali appartenevano al patriziato cittadino, da alcuni banchieri e ricchi possidenti, ma anche da un significativo nucleo di piccoli e medi proprietari e di professionisti, che, spesso provvisti di notevoli competenze giuridiche e amministrative, erano generalmente molto attivi e talora assai influenti nelle scelte del Consiglio (Pagano 1992).
Con il passaggio dalla Repubblica al Regno si ebbero importanti ripercussioni anche sulle amministrazioni locali, la cui organizzazione fu delineata con il decreto 8 giugno 1805: il numero dei municipalisti venne ridotto a sei, nominati dal Consiglio comunale “fra i cento maggiori estimati”; al vertice dell’amministrazione comunale venne poi introdotta la figura del podestà, la cui nomina spettava al sovrano. E di nomina regia divennero anche i membri del consiglio comunale (decreto 8 giugno 1805 a), i cui candidati, di fatto, finirono per essere scelti dai prefetti e dagli alti funzionari di polizia, che accompagnavano le liste duple degli stessi con segnalazioni di preferenza, sulle quali venivano poi a fondarsi i giudizi del ministro dell’interno e, in ultimo, le nomine da parte del viceré (Pagano 1992).
Il rinnovato Consiglio comunale di Milano venne nominato con decreto vicereale 8 ottobre 1805 e insediato dal prefetto il successivo 6 novembre. Rispetto al periodo repubblicano aumentò la presenza della grande possidenza mentre diminuì il numero dei piccoli proprietari e dei professionisti, la cui influenza rimase tuttavia di un qualche peso soprattutto nei primi anni anche a causa del crescente assenteismo di una parte dei consiglieri ex-nobili (Pagano 1994). Secondo quanto disposto dal decreto 8 giugno 1805, le deliberazioni, per ottenere la legittimazione, dovevano comunque essere votate da almeno un terzo dei consiglieri effettivi (decreto 8 giugno 1805 a).
Due anni più tardi il decreto 5 giugno 1807 concentrò nella figura del podestà le funzioni esecutive che il testo legislativo dell’8 giugno 1805 attribuiva alle Municipalità (decreto 5 giugno 1807). Nei comuni di prima e seconda classe si inaugurò pertanto una fase “podestarile”, che a Milano ebbe inizio solo alcuni mesi dopo la pubblicazione del decreto, con la nomina a podestà di Antonio Durini (decreto 30 novembre 1807). Da allora diminuì ulteriormente l’autonomia degli amministratori mentre si accentuò la vigilanza sull’attività del Consiglio e l’influenza sulle sue deliberazioni, che il podestà operava in qualità di funzionario governativo. Ancor più significativo, del resto, fu il controllo che dal 1809 impose al consiglio il nuovo prefetto d’Olona Gaudenzio Maria Caccia (Pagano 1994).
Nonostante il processo di progressivo accentramento delle funzioni e di uniformazione delle istituzioni comunali che segnò gli anni della Repubblica italiana e, in modo più significativo, del successivo Regno d’Italia, il comune Milano, pur inserito a pieno titolo in questo quadro generale, mantenne comunque una condizione in qualche modo di privilegio rispetto agli altri comuni, che consentì ai suoi organi amministrativi di godere di un certo margine di contrattazione con il governo centrale e con quello periferico.
Durante le giornate che segnarono la caduta del Regno italico fu poi proprio il Consiglio comunale di Milano ad adunarsi in seduta straordinaria per nominare la Reggenza provvisoria (nomina 21 aprile 1814), alla quale sarebbe spettato il governo della Lombardia nel difficile periodo del trapasso istituzionale (Rota 1959).
In quei pochi mesi la stessa autonomia decisionale del Consiglio tornò ad essere più significativa anche perché i consiglieri dovevano rendere conto del loro operato esclusivamente alla Reggenza, che, come si è rilevato, era un’emanazione del Consiglio stesso (Pagano 1994).
ultima modifica: 27/10/2002
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