tribunale civile di prima istanza 1818 febbraio 3 - 1859
A differenza dei capoluoghi di provincia, dove i tribunali provinciali giudicavano in prima istanza in materia civile, criminale e negli affari di commercio, a Milano e Venezia furono istituiti speciali tribunali con competenze diverse quali le prime istanze in materia civile e criminale. Nel capoluogo lombardo ebbero sede infatti il tribunale civile, il tribunale criminale e il tribunale mercantile e di cambio (il tribunale mercantile, cambiario e marittimo di Venezia aveva competenza su tutto il Regno Lombardo-Veneto per gli oggetti marittimi). I tribunali giudicavano collegialmente e contavano di un presidente, di un vice presidente e “di un numero proporzionato di consiglieri” (Atti della commissione Giulini 1962, p. 188). Il tribunale criminale aveva inoltre giurisdizione su tutta la provincia.
La materia e le competenze dei tribunali di prima istanza e delle preture furono stabilite dalla notificazione del governo del 3 febbraio 1818, che determinò anche che questi sarebbero entrati in attività il 2 marzo 1818, giorno in si fece cessare l’attività delle corti provvisorie di giustizia, dei tribunali di prima istanza e delle “giudicature” di pace esistenti nelle province lombarde.
In base a questa normativa i tribunali di prima istanza esercitarono nel loro distretto la giurisdizione negli affari civili – ad eccezione di quelli riservati alle preture urbane – ed in tutta la provincia negli affari criminali, “in quelli di scioglimento del matrimonio, nelle cause contro comunità o corporazioni, come persone morali, e negli affari di commercio”. Di esclusiva competenza del tribunale di prima istanza di Milano furono inoltre le cause in cui aveva “parte il Regio fisco per sé o per qualcun altro da lui patrocinato”, mentre escluse dal suo giudizio rimasero le persone appartenenti ad un imperiale regio corpo militare, che erano soggette alla propria autorità giudiziaria (notificazione 3 febbraio 1818).
Negli affari criminali i tribunali di prima istanza potevano delegare le preture a “compiere l’inquisizione, sottomettendo però ad essi gli atti per la prolazione del giudizio”. In questo caso i tribunali di prima istanza avrebbero ricevuto particolari istruzioni dal tribunale d’appello. In ogni caso le preture dovevano assumere gli atti iniziativi delle inquisizioni che avevano luogo nei loro distretti, per successivamente rassegnarli al rispettivo tribunale di prima istanza della provincia. Anche in merito a questo le loro competenze venivano indicate dal tribunale d’appello con separata istruzione (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912). L’organizzazione dei tribunali non variò sostanzialmente dopo il 1848, anche se la norma di giurisdizione del 1853 ampliò le loro competenze. Ai tribunali di prima istanza furono riservate “la cognizione delle cause inerenti il valore delle lire 1.500; l’assunzione delle tutele e ventilazioni di eredità per le province situate entro i limiti della città capoluogo della provincia, quando la persona abbia beni stabili nel circuito medesimo; la omologazione degli atti dei giudizi urbani e foresi in materia di volontaria giurisdizione che riguardano alienazioni od acquisti di beni stabili”, e molte cause speciali, come quelle di carattere feudale, minerario, fidecommissario e matrimoniale (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912).
ultima modifica: 19/01/2005
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