tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale 1815 - 1859
Nel Regno Lombardo-Veneto operavano due tribunali d’appello generale con sede a Milano ed a Venezia. Questi avevano competenza nel giudicare in seconda istanza le cause decise dalle prime istanze del Regno sia in materia civile sia in materia criminale. Il tribunale d’appello di Milano era inoltre competente anche per la revisione delle cause che si giudicavano nel principato di Lucca (Sandonà 1912).
Secondo la risoluzione 27 novembre 1815 nelle province soggette al governo di Milano sarebbe esistito un solo giudizio d’appello. Questo, “sotto il titolo d’imperiale regio tribunale d’appello di Milano generale e superiore giudizio criminale”, sarebbe entrato in attività il 1 gennaio 1816. Di conseguenza dal dicembre sarebbero cessate le funzioni delle corti d’appello di Milano e Brescia ed anche l’attività e la giurisdizione delle corti e dei tribunali di giustizia nelle loro qualità di istanze d’appello relativamente alle “giudicature” di pace. Direttamente al tribunale d’appello generale, inteso come la sola istanza d’appello competente nelle province, andavano inoltrati – secondo la procedura giudiziaria austriaca – i ricorsi eventuali contro decreti, ordinanze, od altre disposizioni, ed anche i ricorsi contro sentenze “che saranno per emanare per parte delle corti e dei tribunali di giustizia, e delle giudicature di pace […]”.
La giurisdizione del tribunale – che era diviso in due sezioni, una civile ed una penale, decideva collegialmente ed era composto da un presidente, un vicepresidente, 24 consiglieri e “di un forte numero di impiegati subalterni sì di concetto che di ordine” – abbracciava quindi “tutto il dominio” e tutti gli affari giudiziari (civili, penali, mercantili, ufficio onorario, affari contenzioni; organizzazione, amministrazione, disciplina dei giudizi di prima istanza). In caso di sentenza del tribunale d’appello differente rispetto a quella della prima istanza si aveva inoltre un ulteriore ricorso – a parte quelli per nullità per violazione di forma o per manifesta ingiustizia – presso il Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia, istituito a Verona.
L’ordinanza dei ministeri dell’interno e della giustizia del 22 maggio 1854 stabilì infine – in ottemperanza con la risoluzione sovrana del 20 maggio – l’istituzione in Mantova di un tribunale per l’applicazione della pena per i crimini di alto tradimento, sollevazione e ribellione “commesse da persone dello stato civile” (Risoluzione 27 novembre 1815). A questo tribunale, sciolto nel 1857, furono inoltre rimessi tutti i processi ancora pendenti presso i “Giudizj militari del regno Lombardo-Veneto”. Secondo il rapporto della Commissione Giulini il tribunale d’appello aveva da compiere “un lavoro immenso” e la carica di consigliere d’appello era “faticosissima”, ma comunque era una “magistratura che ha piuttosto tradizioni di moralità” (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912; Meriggi 1987).
ultima modifica: 19/01/2005
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