procura di finanza 1856 - 1859
In conformità con la sovrana risoluzione del 21 giugno 1854 – che ordinava la trasformazione delle procure camerali di Milano e di Venezia in procure di finanza – il 10 gennaio 1856 furono istituite con decreto del ministero di finanza le procure di finanza e fu inoltre decisa l’istituzione di un ufficio fiscale staccato della Procura in luogo dell’ufficio fiscale da essa dipendente fin lì operante.
Le procure furono destinate a tre compiti specifici: “sostenere le cause riguardanti il patrimonio dello Stato ed i fondi che vi sono equiparati, ed in generale a rappresentarli in giudizio, senza alcuna distinzione del Ministero o dell’Autorità a cui è demandata l’amministrazione di tale patrimonio o di tali fondi, […] dare a richiesta delle autorità dello Stato pareri legali in tutti gli affari che si riferiscono al patrimonio dello Stato ed ai fondi che vi sono equiparati” ed infine cooperare allo svolgimento degli affari di diritto civile, in caso le autorità dello Stato richiedessero il loro intervento.
In base a queste attribuzioni gli affari che erano stati demandati alle procure camerali a Milano ed a Venezia sarebbero ora stati di competenza delle procure di finanza appena istituite, che sarebbero entrate in funzione dal 1 marzo 1856. La procura fu insomma “il consulente legale dell’autorità del Dominio”, e come tale tenne rapporti anche con la luogotenenza. Il procuratore aveva inoltre il compito intervenire di fronte ai tribunali in tutti i casi si dovesse tutelare l’interesse dello Stato, così come si faceva rappresentare dal procuratore anche l’Erario (Atti della commissione Giulini 1962).
Negli affari personali e disciplinari le procure di finanza rimanevano dipendenti direttamente dalla presidenza della prefettura di finanza e quindi dal ministero di finanza ed anche riguardo al “modo di trattare dall’interno gli affari delle procure di finanza a Milano e a Venezia” sarebbero rimaste in vigore – almeno inizialmente – le disposizioni dettate dall’istruzione 13 dicembre 1825.
Infine il decreto del 10 gennaio 1856 stabilì il rango degli impiegati della procura, i quali furono “compresi nello stato di quelli della prefettura di finanza”: i consiglieri di finanza nello stato di consiglieri di prefettura, gli aggiunti di procura in quello dei segretari di prefettura, i capi degli uffici d’ordine presso la procura di finanza in quello degli aggiunti degli uffici d’ordine della Prefettura di finanza e gli ufficiali, gli assistenti e gli inservienti di cancelleria nello stato delle dette categorie. “Questi [furono] promossi in ogni singola categoria secondo gli stipendi sistemati e secondo le norme prescritte per tali promozioni , conseguendo per tal modo i soldi maggiori” (Atti della commissione Giulini 1962).
ultima modifica: 19/01/2005
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