comune di Abbiategrasso sec. XIII - 1757
L’esistenza di un ordinamento comunale è testimoniata da un documento datato 1 marzo 1251, trascritto negli “Atti del comune di Milano”, in cui Abbiategrasso è citato come comune ed è segnalata la presenza del console (Baroni 1987).
Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” Abbiategrasso risulta incluso nella pieve di Corbetta e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione della “strata dal Naviglio” come “el borgo de Abià Grasso” (Compartizione delle fagie 1346).
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII secolo Abbiategrasso risulta invece compreso nella pieve di Rosate (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cart. 39 e 40).
Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 comune risulta nuovamente compreso nella pieve di Corbetta.
L’apparato amministrativo del comune che al tempo della stesura dei 45 quesiti contava circa 3500 anime, si articolava in due organi consiliari, tre deputati ed altri tre ufficiali : un console, un cancelliere ed un esattore.
Ad un consiglio generale, composto dall’assemblea di tutti i capi di casa, convocata almeno una volta all’anno in occasione della pubblicazione dei riparti annuali, del rinnovo delle cariche comunitarie ed ogni qualvolta si fossero verificate situazioni di particolare urgenza, si affiancava un altro consiglio più ristretto, detto ordinario, formato da 24 membri compreso il console, ed articolato “giusti li ordini municipali” in tre classi, “cioè otto del numero degli estimati maggiori, otto del numero dei minori, ed altri otto di quello dei semplici personalisti”.
Organo deliberativo della comunità, tale consiglio ordinario nominava “col giudizio della sorte” un consigliere per ogni classe che lo componeva: ai tre rappresentanti così estratti, denominati deputati della comunità, il consiglio delegava tutte le operazioni connesse alla amministrazione degli affari pubblici e soprattutto alla gestione e conservazione del patrimonio pubblico.
Un cancelliere ed un esattore, scelto con asta pubblica e nominato dal consiglio generale, completavano l’apparato esecutivo: al cancelliere la comunità delegava la compilazione e ripartizione dei carichi fiscali e la conservazione dei libri dei riparti e delle altre pubbliche scritture, all’esattore raccomandava tutte le operazioni connesse alla riscossione dei riparti. Compiti di polizia locale venivano infine affidati al console, eletto a pubblico incanto dall’assemblea dei capi di casa, secondo la comune prassi che attribuiva l’incarico al candidato che si impegnava a svolgere tale servizio al minor costo.
Il comune era inoltre rappresentato nella Congregazione del Ducato da un sindaco provinciale detto anche anziano, eletto dal consiglio ordinario tra i maggiori estimati della comunità ed incaricato appunto di rappresentarne gli interessi (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3025).
A metà del XVIII secolo il comune, infeudato dal 1098 ed in seguito definitivamente redento nel 1536 (Guasco 1911), era sottoposto alla giurisdizione di un giudice regio di prima istanza, residente in loco e con giurisdizione estesa al solo territorio di Abbiategrasso (Uffici giudiziari, cart. 34; Cuccia 1977), a cui la comunità corrispondeva un salario annuo “per la di lui assistenza a consigli e firme diverse in ogni occorrenza”, e nelle cui mani il console, in quanto tutore dell’ordine pubblico, era tenuto ogni anno a prestare l’ordinario giuramento (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3025).
La riforma settecentesca che in generale modificò gli antichi sistemi che fino ad allora avevano retto le città ed i maggiori centri dello stato milanese, opponendo alla molteplicità di metodi amministrativi un sistema uniforme valido per tutte le comunità, non arrivò però all’abolizione immediata di tutti i vecchi organi amministrativi di Abbiategrasso ma giunse ad un compromesso. La riforma “al governo della comunità di Abbiategrasso”, emanata il 16 dicembre 1757 mediava infatti le richieste di continuità avanzate dalle autorità locali: il consiglio ordinario formato da 24 membri, mantenuto ma ridotto a 16 componenti, continuò a svolgere funzioni deliberative e consultive ed a nominare i tre deputati, responsabili dell’amministrazione degli affari comunali, affiancati però dal nuovo convocato generale degli estimati, dai tre deputati dell’estimo e dal cancelliere del censo (Riforma Abbiategrasso, 1757; editto 16 dicembre 1757).
ultima modifica: 03/04/2006
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