consiglio ordinario sec. XVIII - 1757
Composto da 24 membri, compreso il console, il consiglio ordinario si articolava , “giusti li ordini municipali”, in tre classi, “cioè otto del numero degli estimati maggiori, otto del numero dei minori, ed altri otto di quello dei semplici personalisti” e rappresentava l’organo deliberativo e consultivo della comunità.
Sempre convocato dal console tale consiglio, ogni anno, allo scadere del proprio “mandato”, si riuniva per la nomina dei nuovi membri, ad esclusione di tre consiglieri estratti a sorte per ogni classe, “esclusi li tre informati rimasti dell’anno precedente”, chiamati a mettere al servizio dei neo eletti le proprie conoscenze ed esperienza. I requisiti necessari per poter essere eletti consiglieri erano di natura censuale: essendo infatti tenuti a rispondere in proprio qualora la comunità non avesse fatto fronte agli impegni fiscali e finanziari assunti, coloro i quali ambivano a divenire membri del consiglio dovevano dimostrare di essere possessori di beni stabili che garantissero una “sigurtà” pari ad almeno 600 lire.
Particolarmente determinanti ai fini della riscossione delle imposte, effettuata dall’esattore, erano i ruoli di controllo e coordinamento delegati al consiglio ordinario: compilato il riparto il cancelliere era infatti tenuto a consegnarlo al consiglio ordinario, ed attendere che lo stesso consiglio dopo aver riconosciuto l’ammontare generale dell’imposta stabilisse il giorno per la convocazione generale, tenendo conto dei tempi necessari per il preavviso – pari a “otto giorni con avviso stampato per gli estimati maggiori e con avviso affisso al pilastro della pubblica piazza e suono di campana per gli estimati minori e i personalisti”. Radunati dunque tutti i potenziali contribuenti nella pubblica piazza, alla presenza del podestà regio, il cancelliere leggeva i riparti, e ne consegnava una copia all’esattore (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3025).
Con la “riforma al governo della comunità di Abbiategrasso” del 16 dicembre 1757 il consiglio ordinario non veniva soppresso ma, in linea con la politica di compromesso che il governo teresiano condusse con altre comunità maggiori del ducato milanese, subì per lo più modificazioni di natura strutturale.
I 24 membri che lo componevano, “cioè 16 possessori realisti e 8 semplici personalisti”, venivano ridotti a sedici “che tutti però dovranno essere possessori estimati, li quali saranno divisi in due classi, 8 solo per ciascheduna”. La giunta del censimento denominava il consiglio ordinario così rinnovato consiglio generale e consolidava “tutte quelle prerogative, diritti, amministrazioni, ed onorificenze, delle quali è solito godere il consiglio ordinario”.
Il compito di eleggere i sedici consiglieri veniva infine attribuito al vecchio consiglio ordinario: convocati dal console, tutti i membri del consiglio ordinario erano tenuti infatti a confermare “a voti secreti” quattro consiglieri per ciascuna classe, “acciò, come informati degli Affari della Comunità, possano meglio istruire il nuovo consiglio” ed a nominare “ex novo” i rimanenti posti vacanti. La giunta del censimento stabilì inoltre che il consiglio generale, così formato, avrebbe avuto carica annuale: il testo della riforma prevedeva infatti che allo scadere di ogni anno i consiglieri, all’unanimità, dovevano radunarsi per confermare otto membri – quattro per ogni classe – per un altro anno, al fine di garantire continuità politica nella gestione degli interessi della comunità, e nominarne otto nuovi.
I requisiti necessari per poter essere eletti consiglieri continuavano ad essere di natura censuale: “quelli della prima classe dovranno avere descritti in testa propria nelle nuove Tavole d’Estimo tanti terreni, che rilevino almeno la somma di scudi mille d’estimo per ciascheduno, e gli altri componenti la seconda classe dovranno nella sopradetta guisa possedere almeno per la somma di scudi 200 di Estimo. [..] Ben’inteso però che nissuno possa esser eletto in consigliere, il quale sia congiunto in primo, o secondo grado di parentela con altro consigliere” (Riforma di Abbiategrasso, 1757).
ultima modifica: 13/10/2003
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