comune di Fagnano sec. XIV - 1757
Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” Fagnano risulta incluso nella pieve di Olgiate Olona e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione della “strata da Rò” come ” el locho da Fagnano” (Compartizione delle fagie 1346).
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII secolo Fagnano risulta ancora compreso nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cart. 35 e 36).
Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che il comune contava circa 170 anime, comprese quelle del comunetto Bergoro ad esso fiscalmente ed amministrativamente aggregato “per sentenza magistrale seguita l’anno 1668 e confermata successivamente dal Senato di Milano, così da quel tempo in avanti si sono considerati per una comunità sola Fagnano con Bergoro”.
L’apparato amministrativo era costituito da un console, eletto annualmente a pubblico incanto e da tre sindaci rurali, chiamati anche reggenti o deputati; eletti dall’assemblea dei capi di casa della comunità, convocata in pubblica piazza dal console, alla presenza del podestà o del suo luogotenente e del cancelliere; questi ufficiali, rappresentanti della comunità, si vedevano attribuite l’amministrazione e conservazione “del miserabile patrimonio della comunità” e la vigilanza sopra la giustizia dei riparti.
Un cancelliere ed un esattore, scelto ogni tre anni con asta pubblica, completavano l’apparato amministrativo: al cancelliere la comunità raccomandava la compilazione e ripartizione dei carichi fiscali e la custodia dei libri dei riparti, all’esattore tutte le operazioni connesse alla riscossione delle imposte, esatte dopo essere state approvate e firmate dai sindaci.
A metà del XVIII secolo il comune, infeudato dalla regia camera a partire dalla metà del XVI secolo a tre diversi feudatari, era sottoposto alla giurisdizione del podestà feudale ed a quella “di maggior magistrato” del vicario del Seprio: il console, in quanto tutore dell’ordine pubblico, era tenuto infatti ogni anno a prestare l’ordinario giuramento tanto presso l’ufficio pretorio del podestà feudale quanto presso quello del vicario del Seprio (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3073).
ultima modifica: 13/10/2003
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