consiglio dei XII sapienti sec. XIV - 1757
Gli statuti trecenteschi di Monza descrivono il consiglio dei XII sapienti, denominato nel corso dell’età moderna anche consiglio di provvisione, come l’organo che collaborava strettamente con il consiglio generale esaminando petizioni, ambasciate e tutti gli affari di interesse generale del comune ed al quale erano attribuiti compiti esecutivi e particolari poteri di controllo e nomina. Secondo quanto disposto nel capitolo “De novo consilio duodecim sapientium elligendorum” ,all’inizio e a metà di ogni anno, essendo la carica di sapiente di durata semestrale, una commissione composta dal capitano di giustizia, da due reggenti e da quattro notai della città si riuniva per rinnovare il consiglio. Questa prassi, presto abbandonata e sostituita da una nuova pratica che lasciava agli stessi uomini “di provvisione” la scelta dei successori, nel 1520 veniva coercitivamente ripristinata: il consiglio di provvisione perdeva così quel potere di cooptazione “che aveva facilitato la continua e reciproca chiamata di una ristretta cerchia di cittadini alla carica di sapiente. “Tale recupero del passato, tale ampliamento della schiera degli elettori voleva essere una precauzione contro l’installarsi negli organi di governo di gruppi oligarchici”, considerata l’importanza dei poteri esercitati dai sapienti: al loro vaglio passavano infatti petizioni, ricorsi, denunce, per un primo giudizio sull’opportunità di discutere nel consiglio maggiore; e sempre da loro venivano esaminate tutte le richieste di pagamento (Superti Furga 1979).
Ancora a metà del XVIII secolo, secondo quanto descritto nelle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento, la comunità di Monza era regolata dal consiglio dei XII sapienti. Le competenze ad esso delegate rimanevano invariate ma, abbandonata nuovamente la procedura relativa al rinnovo dei sapienti descritta negli statuti trecenteschi, che attribuiva la loro nomina ad una commissione, la composizione di tale consiglio ritornava ad essere frutto di un sistema di cooptazione condotto dai tre reggenti procuratori. Ogni sei mesi, esattamente alla fine del mese di dicembre e di giugno, i tre reggenti procuratori, nominati a loro volta dal consiglio di provvisione “scadente”, appena preso possesso della reggenza si accingevano a scegliere i nuovi dodici sapienti secondo la seguente prassi: il “seggio” di due sapienti veniva occupato dai due reggenti procuratori “scaduti” ed i rimanenti dieci sapienti venivano scelti tra i “LX decurioni” che componevano il consiglio generale, quattro dei quali dovevano essere i “notari” più anziani del borgo.
Come si è già accennato, i reggenti procuratori incaricati ogni sei mesi della formazione del consiglio di provvisione venivano nominati dal consiglio di provvisione “scadente”: mentre il consiglio “scadente” alla fine del mese di dicembre – denominato “Provvisione corta o sij Provvisionetta” – appena condotta a termine la procedura di nomina dei tre reggenti procuratori “cessa[va] subito da tale suo essere” per lasciare l’incarico ai neo XII sapienti eletti dai neo reggenti, il consiglio di provvisione “scadente” alla fine di giugno – denominato “Provvisione Longa” – qualora il borgo si fosse trovato ad affrontare situazioni di particolare rilevanza ed urgenza si sarebbe visto prorogare i poteri di cui era investito sino alla nomina dei nuovi sapienti: per usare le stesse parole usate dal redattore dei 45 quesiti, esso “cessa dal suo essere quando però non succeda, prima della formazione del novo qualche occorrenza che importi la necessità della di lui prorogazione”.
Al consiglio di provvisione spettava infine la nomina di “tutti li offiziali delle cariche pubbliche di Monza come sono li due Giudici delle Strade, li due Giudici delle Vettovaglie, li due Protettori dei Carcerati, li tre Tampari o siano Metatori del pane venale, li due Estimatori di Comune, li Deputati della Chiesa Maggiore e de luoghi Pij di Monza”, scelti tra i membri del consiglio generale, le cui cariche erano di durata annuale (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3063).
ultima modifica: 13/10/2003
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