reggenti sec. XIV - 1757
Già indicato negli statuti trecenteschi l’ufficio della reggenza andò assumendo sempre più importanza nel corso dell’età moderna. Le funzioni delegate ai reggenti già nel secolo XVI appaiono di fondamentale importanza: ad essi, pur nei limiti dei mandati consiliari e del controllo esercitato dal capitano di giustizia, era affidata l’intera amministrazione della comunità ed era riconosciuta una posizione di preminenza sugli organi deliberativi dovendo, per statuto, presenziare tutte le riunioni del consiglio maggiore e di quello di provvisione.
”Ufficio impegnativo, la reggenza assorbiva tempo ed allontanava dalle occupazioni abituali: solo il modestissimo salario di una lira al mese ed un indennizzo per le spese di viaggio nei frequenti spostamenti a Milano compensavano le fatiche dei reggenti e le responsabilità anche finanziarie che si assumevano”: essi erano infatti chiamati a rispondere in proprio se la comunità non faceva fronte agli impegni, soprattutto fiscali e finanziari assunti. Il rischio di veder coinvolto il proprio patrimonio personale aiuta quindi a capire il motivo per cui, soprattutto a partire dalla metà del Seicento, numerose furono le richieste di essere esentati dalla carica di reggente (Superti Furga 1979).
A metà del XVIII secolo, secondo quanto descritto nelle risposte ai 45 quesiti della giunta dei censimento, la comunità di Monza era ancora assistita da tre reggenti procuratori, ai quali rimanevano raccomandate “l’amministrazione e conservazione del patrimonio pubblico del comune e la vigilanza sopra la giustizia dei pubblici riparti”. Particolarmente interessante è l’iter seguito, ancora nel Settecento, per la nomina dei tre reggenti, rinnovati ogni sei mesi, “restandone però uno sempre confermato per seniore ogni semestre”, per garantire continuità politica nella gestione degli interessi della comunità: ogni anno, alla fine del mese di dicembre e del mese di giugno, il consiglio di provvisione, anch’esso prossimo al rinnovamento, si riuniva nelle “stanze destinate alle congregazioni” e preparava una lista di sei candidati che comprendeva due reggenti procuratori “sedenti” uno dei quali veniva confermato come “seniore” per il semestre successivo, e quattro candidati scelti tra i membri del consiglio generale, due dei quali venivano nominati reggenti “juniori”. La nomina così effettuata dal consiglio dei XII sapienti veniva, con “lettera del notaro cancelliere”, notificata al feudatario del borgo, il quale confermava quanto deciso dal consiglio di provvisione e comunicava al notaro cancelliere la terna dei nomi scelti per ufficializzarne la definitiva elezione (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3063).
Ancora nel 1757, con la “Riforma al Governo della Comunità di Monza”, l’ufficio della reggenza rimaneva attivo ed impegnato in compiti di ordinaria amministrazione: i tre reggenti, nominati secondo gli statuti continuavano a rappresentare il mezzo attraverso cui il consiglio generale esercitava le proprie funzioni (Riforma Monza, 1757; editto 30 settembre 1757).
ultima modifica: 03/04/2006
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