comune di Robecco sec. XIV - 1757
Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” Robecco risulta incluso nella pieve di Corbetta e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione della “strata da Sancto Petro a l’Olmo” come “el locho da Robecho cum Casterno” (Compartizione delle fagie 1346).
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII secolo Robecco risulta ancora compreso nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cart. 13).
Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che il comune era diviso per ragioni di ripartizione tributaria in cinque “comunetti” – Dominante (Robecco), Biglia, Pietro Santa, Casati, Archinti – e contava in totale circa 1.000 anime. La gestione ed amministrazione degli interessi della comunità erano affidate ad un consiglio, composto dai fattori o agenti dei compadroni della comunità, da un sindaco ed un console, ai quali erano rispettivamente raccomandate la vigilanza “sopra la giustizia dei riparti” e la tutela dell’ordine pubblico. Vi erano inoltre due cancellieri incaricati della compilazione e custodia dei suddetti riparti: uno, residente nel vicino borgo di Magenta, si occupava del comune Dominante e dei comunetti Biglia e Pietra Santa, l’altro, fattore residente in Robecco, si occupava dei rimanenti due comunetti. La riscossione dei carichi reali, personali e locali restava infine delegata ad un esattore eletto dal primo estimato di tutti i comuni coll’assenso degli altri compadroni, del console e del sindaco (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3023 e 3025).
A metà del XVIII secolo il comune, infeudato dal 1432 (Casanova 1930) – 1418 secondo il Guasco (Guasco 1911) – era sottoposto alla giurisdizione del podestà feudale, nominato dal feudatario e residente in Milano, ed era “per maggiore magistrato” sottoposto alla giurisdizione del capitano di giustizia di Milano, presso l’ufficio del cui attuario il console, tutore dell’ordine pubblico, era tenuto ogni anno a prestare l’ordinario giuramento ed a presentare le eventuali denunce prodotte dalla comunità (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3023 e 3025).
ultima modifica: 13/10/2003
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