tribunale di provvisione sec. XIV - 1756
Il tribunale di provvisione era l’organo esecutivo dell’amministrazione cittadina, attraverso esso veniano messe in atto le decisioni del consiglio generale.
In alcune pergamene comunali del XII secolo compare il riferimento ai “dodici sapienti” che sembra essere il nucleo di quello che poi diverrà il tribunale di provvisione. Altre indicazioni con cui viene designato questo organo amministrativo erano “ufficio di provvisione”, “provvisione”, “i dodici abati e deputati”.
Con la riforma degli statuti del 1549 il tribunale di provvisione prende un assetto definitivo. Esso era costituito da dodici cittadini pavesi che si alternavano con cadenza bimestrale e i cui nomi erano estratti all’inizio dell’anno, fra questi due erano eletti abati e presiedevano l’assemblea.
Le condizioni dell’elezione imponevano la residenza in città o nei borghi e il non essere incantatori del comune. Tra i compiti della provvisione era quello di eleggere i membri del consiglio maggiore. Le decisioni erano prese con una maggioranza di due terzi e con il consenso del podestà.
Le modalità della celebrazione dei consigli erano attentamente regolate. Infatti le proposte, che potevano provenire anche dal consiglio generale, dovevano essere messe per iscritto e lette prima della discussione pubblica. Allo stesso modo le decisioni prese, per mezzo di votazioni con “bussolas et ballottas” dovevano venire scritte e lette pubblicamente pena l’invalidità (Statuti 1549 ).
All’interno del tribunale i compiti venivano divisi tra i deputati. Due si occupavano degli alloggiamenti militari, due della sanità, due della polizia e dell’ornato, due della politica annonaria e due avevano funzioni di controllo.
Il tribunale di provvisione aveva disponibilità di pubblico denaro attraverso la tesoreria generale che registrava le entrate e le uscite; la provvisione controllava in particolare i pubblici impresari e sui loro fideiussori.
Le riunioni si svolgevano giornalmente nell’apposita sala del palazzo del Broletto e i dodici della provvisione non potevano allontanarsi dalla città senza un esplicito permesso.
ultima modifica: 19/01/2005
[ Elisa Bassi, Cooperativa Arché - Pavia ]
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