console 1708 - 1797
Con la riforma del 26 luglio 1717 si stabilisce che i consoli vecchi eleggano i nuovi in occasione della riunione annuale del consiglio che si tiene intorno all’8 di gennaio. Il consiglio controlla che si tratti di persone capaci e registrate nell’estimo.
Ai consoli viene dato uno stipendio di 12 lire, ma non possono chiedere “vacationi”se non con l’approvazione del consiglio stesso, e solo allora si prevede un rimborso.
Si proibisce ai consoli di esigere dagli esattori per supplire alle spese che occorrono al pubblico, se non per la somma di L. 6 Piemonte, dei quali dovranno tenerne nota distinta per giorno, mese e anno, con l’espressione della causa. Tali note dovranno essere presentate alla fine di ogni bimestre al consiglio ordinario, con intervento dei suddetti rispettivi deputati, i quali, esaminate le partite e trovando spese utili e in cause necessarie al pubblico le sottoscriveranno e tale approvazione servirà per discaricare i suddetti consoli. Ritrovando invece, qualche partita di spesa inutile, i deputati dovranno rimborsare del proprio il pubblico.
Per le spese che superano le L. 6 Piemonte non si può chiedere ai consoli se non con mandato del consiglio ordinario e con intervento dei deputati.
I mandati devono essere spediti dal cancelliere che ne terrà un registro nel quale saranno riportati (Duboin 1827-1854).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]
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