giudice 1708 - 1797
Nel 1717 il giudice del luogo ha uno stipendio riconosciuto dalla comunità, non può, però, pretendere emolumento alcuno per assistere ai consigli ordinari ed extra, alla redazione dei conti dell’esattore e altro che serva alla comunità.
Si proibisce all’esattore di pagare gli stipendiati se prima non ha pagato S.M.(Duboin 1827 – 1854).
ultima modifica: 27/10/2002
[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]
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