sindaci e deputati 1708 - 1797

All’inizio di ogni anno la comunità elegge sindaci e deputati; questi non devo essere congiunti, 4 sono deputati dell’estimo e devono avere un sufficiente registro di estimo rurale, 2 sono deputati delole “seste” e tutti devono essere eletti dal consiglio generale e non possono “mendicare” voti, pena la nullità dell’elezione.
All’elezione dei sindaci e dei deputati devono intervenire al consiglio generale gli interessati rurali e civili aventi estimo rurale e colonico, o al posto dei delegati, quelli che non siano sottoposti alla giurisdizione laica non possono partecipare ma devono mandare un laico.
Tutti i partecipanti possono esprimere un voto, così vale anche nei consigli generali dell’imposta e in tutti i consigli straordinari.
Al consiglio generale che si fa per l’elezione al principio dell’anno gli estimati civili presentano i loro 2 eletti come da decreto del 28 gennaio del 1737.
Sindaci e deputati non possono convocare il consiglio senza la partecipazione dei 2 aggiunti eletti degli interessati civili, nè promuovere liti o prendere decisioni senza il loro assenso, a meno che in loro assenza non vengano fatte spese urgenti e non eccedenti le L. 10 piemontesi.
Sindaci e deputati sono tenuti ad avvertirli al più presto, pena pagare del proprio.
Le vacazioni sono concesse ai deputati della comunità solo se c’è il permesso del consiglio e il deputato ha fatto la sua relazione.
Sindaci e deputati non possono ricevere denaro dall’esattore senza debito mandato, e non possono essere eletti se hanno liti o contabillità con la comunità.
Per le vacazioni dei sindaci e dei deputati si faccia riferimento al disposto dell’intendente conte Cassotti di Casalgrosso del 6 luglio 1729 (tanteo)
Sindaci e deputati non possono ordinare al cancelliere di fare mutamenti nell’estimo rurale o colonico (Duboin 1827-1854).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]