consiglio 1708 - 1797

Il consiglio deve essere composto, come in passato, da 12 persone, 2 delle quali devono proseguire l’anno successivo con la carica di console.
Per sostituire gli altri dieci entro la fine dell’anno si congrega il consiglio alla presenza dell’ordinario del luogo e si estraggono dalla bussola con i nomi dei 12 consiglieri i 2 destinati a fare i consoli nell’anno successivo purchè abbiano i requisiti, altrimenti se ne estraggono altri.
I dieci decaduti nominano ciascuno due persone da imbussolare per estrarre i loro successori.
Prima che vengano imbussolati i 20 candidati l’ordinario deve controllare in consiglio generale se questi sono idonei. I requisiti sono: buoni costumi, non processati, fra i maggiori o mediocri estimi (e non negli infimi estimi), che non siano congiunti fino al 2° grado di consanguineità e al 1°di affinità, che non siano debitori della comunità o garanti di altri debitori, che non siano in lite con la comunità stessa e che abbiano smesso di fare i consoli (eventualmente) da almeno due anni.
Nei consigli possono intervenire 2 deputati dei maggiori estimati e 2 del personale che vanno avvisati dal cancelliere.
I deputati hanno solo funzione consultiva.
L’elezione dei deputati è annuale e interna al reale e al personale.
In caso di dissensi interni al consiglio si vota segretamente nelle mani del giudici o per mezzo di marche nella bussola.
Consoli e consiglieri non possono intraprendere lite a nome della comunità nè fare vacazioni senza il consenso scritto del consiglio tranne che per un urgenza e badando di ridurre le spese al minimo.
L’esattore non può disporre dei fondi raccolti arbitrariamente, con il fondo spese urgenti di comunità può pagare i mandati formalmente corretti, cioè sottoscritti dai 2 consoli in carica, da 1 deputato degli estimati, da 1 deputato del personale e dal cancelliere che indicherà anche la fogliazione di registro.
Consoli e cancelliere spediscono i mandati con l’approvazione del consiglio e con la motivazione, sotto pena del rimborso alla comunità.
Entro un mese dallo scadere delle cariche i consoli e il cancelliere rendono conto ai 4 deputati appositamente nominati dal consiglio generale. L’ordinario fa, se necessario, giustizia sommaria.
I conti vanno registrati nei libri dei convocati, quietanze, mandati, ecc. , vanno conservati nell’archivio e ordinati per anno.
La riscossione viene data in appalto al miglior offerente secondo il capitolato preparato dal consiglio in accordo con i 4 deputati del reale e del personale, gli incantatori devono dare un’idonea cauzione altrimenti rispondono gli amministratori.
Quando si forma l’imposta si dà pubblico avviso perchè tutti gli interessati possano intervenire.
Nell’imposta si scrivono “redditi e crediti” della comunità. Solo gli esattori possono esigere il denaro, non i consoli.
Al cancelliere spetta il reparto delle tasse. Se il cancelliere accetta incarichi incompatibili con il suo ufficio, il consiglio può rimuoverlo dall’ufficio anche se non è scaduto il termine.
Due deputati del consiglio generale devono fare l’inventario delle scritture della comunità e metterlo in archivio che avrà due chiavi diverse custodite una del 1° console e l’altra dal cancelliere che deve anche tenere un registro delle carte prestate.
L’esattore non può disporre dei fondi raccolti arbitrariamente, con il fondo spese urgenti di comunità può pagare i mandati formalmente corretti, cioè sottoscritti dai 2 consoli in carica, da 1 deputato degli estimati, da 1 deputato del personale e dal cancelliere che indicherà anche la fogliazione di registro.
Consoli e cancelliere spediscono i mandati con l’approvazione del consiglio e con la motivazione, sotto pena del rimborso alla comunità.
I conti vanno registrati nei libri dei convocati, quietanze, mandati, ecc. , vanno conservati nell’archivio e ordinati per anno.
La riscossione viene data in appalto al miglior offerente secondo il capitolato preparato dal consiglio in accordo con i 4 deputati del reale e del personale, gli incantatori devono dare un’idonea cauzione altrimenti rispondono gli amministratori.
Esattori che non hanno saldato e altri debitori non possono partecipare agli appalti.
Quando si forma l’imposta si dà pubblico avviso perchè tutti gli interessati possano intervenire.
Nell’imposta si scrivono “redditi e crediti” della comunità. Solo gli esattori possono esigere il denaro, non i consoli (Duboin 1827-1854).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]