podestà di Vigevano sec. XII - 1743
Al vicario e al podestà ( a volte la stessa persona) erano demandati, oltre che problemi di giustizia, anche importanti incarichi nell’ambito della vita politica ed amministrativa del comune.
Il consiglio generale si riuniva su ordine del podestà e davanti a lui dovevano giurare gli elettori dei consiglieri e i consiglieri stessi, una volta eletti.
Il podestà doveva eleggere dodici dei sessanta consiglieri del consiglio generale al fine di formare il consiglio ordinario.
Le comunità del ducato potevano normalmente chiedere dei sindacatori, che erano di solito collaterali del duca, per sottoporre a giudizio l’attività dei podestà e dei vicari.
Inoltre esistevano spesso contrasti tra la comunità e il potestà stesso riguardanti il salario, la gestione della vita comunitativa, se questo rappresentava il potere ducale, o erano più forti i legami con le famiglie potenti o i singoli personaggi di Milano (Chittolini 1992).
Il podestà, supremo magistrato cittadino di nomina regia, è sempre un avvocato o un forestiero, a garanzia di imparzialità. Presiede il consiglio generale, ma già nel corso del XVIII secolo il suo ruolo è di semplice rappresentanza.
A volta i termini di podestà e pretore appaiono utilizzati con lo stesso significato, senza lasciar supporre alcuna differenza di carattere istituzionale. La sua nomina dura fino al gennaio successivo del secondo anno di mandato. Il podestà giura solennemente davanti all’altare maggiore della cattedrale di Sant’Ambrogio, nelle mani del vicario generale della curia vescovile. Il suo stipendio mensile viene stabilito dal Senato di Milano, ma può subire variazioni, o diminuzioni su richiesta della città. Oltre ad uno stipendio il podestà ha diritto a guardie e servitori personali. Dismessa la carica viene sottoposto a sindacato e solo allora la città può rilasciargli il “benservito”, cioè la certificazione che nei due anni egli ha bene ottemperato al suo incarico.
Il podestà presiede al consiglio generale della città ma non ne influenza le decisioni, fissa le condanne e ne cura l’esecuzione, firma tutti gli avvisi e i decreti.
Il suo compito è anche quello di salvaguardare l’ordine, la pace e i diritti degli abitanti.
Nel caso di una sua assenza da Vigevano ne fanno le veci un luogotenente, un vicepodestà e un propodestà (tale figura istituzionale permane anche sotto il dominio sabaudo, assumendo, però la qualifica di sindaco).
Le grida possono essere emesse congiuntamente dal podestà e dal tribunale di provvisione (Archidata 1990).
ultima modifica: 12/03/2003
[ Gloria Ferrario, Cooperativa Arché - Pavia ]
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/9000951/