commissario del potere esecutivo 1797 - 1798
Nella prima costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 20 messidoro anno V) era prevista la nomina da parte del direttorio di un commissario presso ciascuna amministrazione dipartimentale, il quale, oltre a verificare e sollecitare la tempestiva e corretta applicazione delle leggi, controllava nei fatti le amministrazioni municipali, polizia, guardia nazionale e più in generale lo “spirito pubblico”. Il commissario assicurava un controllo politico diretto del direttorio esecutivo sull’operato delle amministrazioni centrali dipartimentali, oltre che di quelle municipali. La legge 15 fruttidoro anno VI definiva ulteriormente le funzioni del “commissario”.
Ancor prima dell’istituzione della repubblica italiana, gli organi preposti all’amministrazione dei dipartimenti e le loro competenze subirono un’evoluzione. In caso di soppressione delle amministrazioni, seguiva la contestuale nomina di commissari straordinari, chiamati a surrogarne le funzioni, e a svolgere un compito non più limitato al mero controllo, ma esteso alla gestione amministrativa diretta, che in qualche modo prefigurava il ruolo dei prefetti (Antonielli 1983; Coraccini 1823; Roberti 1947; Rotelli 1974; Zaghi 1989; Meriggi 1994).
ultima modifica: 19/01/2005
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