decreto 13 gennaio 1803

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàPrina (dispone)
Titolo"Disposizioni del Ministro delle Finanze per le licenze d'ammasso del Riso e Granaglie"
DateMilano, 13 gennaio 1803
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1803. Anno II, Milano, Dalla reale stamperia, 1803[1803]
MaterieAgricoltura, commercio e industria
Abstract

Il ministro delle finanze, in esecuzione dell'articolo IV della legge 8 messidoro anno IX e del decreto del vicepresidente del 13 corrente, in merito alle licenze d'ammasso, stabilisce le quantità di riso e granaglia che si possono ammassare (art. I-II), le quantità di riso e granaglie che si possono ammassare nei territori italiani confinanti con l'estero (art. III-VIII), cosa si considera per ammasso (art. IX-X), le modalità delle licenze d'ammasso rilasciate dai prefetti (art. XI-XIV), la punizione delle violazioni a norma dell'articolo IV della legge 8 messidoro anno IX (art. XV), la libera circolazione interna dei grani e farine, che però non è permessa entro il circondario di tre miglia dal confine senza i recapiti di finanza (art. XVI-XVII).